Print Friendly, PDF & Email

Tar Veneto, sez. I, 14 gennaio 2021, n. 52 – Pres. Migliozzi, Est. Dato

Atto amministrativo – Eccesso di potere – Per perplessità – Se non emerge il potere esercitato. 

 È viziato da eccesso di potere per perplessità il provvedimento nel quale, al di là del nomen juris non emergono sufficienti e univoci indici per individuare in via interpretativa quale sia il potere che l’Amministrazione, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (“revoca”), ha inteso esercitare in concreto, risultando richiamate nel corpo del provvedimento gravato una pluralità di elementi riconducibili a differenti fattispecie astratte, caratterizzate da presupposti e limiti sostanziali diversificati, posti anche a garanzia delle posizioni incise (1)

 (1) Ha ricordato la sezione che è ben vero che l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8214; Tar Catanzaro, sez. II, 23 luglio 2020, n. 1361; Tar Sardegna, sez. II, 4 maggio 2020, n. 260). 

Tuttavia, è evidente la perplessità della determinazione amministrativa se nella stessa sono presenti valutazioni che afferiscono a profili di opportunità e convenienza in uno a profili che involgono questioni di legittimità, fra loro avvinti in modo inestricabile. 

 

Torna in alto