19/01/2021 – La revoca “decadenziale” dal contributo regionale ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.

TAR Lombardia, Sez. III, sentenza n. 49 dell’08/01/2021

La Regione, avendo accertato che due dei servizi in materia di sicurezza urbana venivano svolti dalla Polizia Locale con modalità operative differenti rispetto ad alcuni dei presupposti previsti dal bando quali requisiti indispensabili per poter fruire del finanziamento regionale, e, quindi, in difformità da quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal Comune in fase di partecipazione al bando, ha dichiarato la decadenza dal beneficio finanziario e la revoca dell’assegnazione, così come espressamente e chiaramente era previsto dal bando, e, conseguentemente ha chiesto al Comune non soltanto la restituzione della somma concessa a titolo di contributo ma anche la corresponsione degli interessi legali e di mora.

A sostegno del proprio ricorso il Comune ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato, sia che lo si intenda qualificare come “revoca”, nella quale ipotesi sarebbe violato l’art. 21 quinquies della Legge241/1990 in quanto difetterebbe in assoluto di motivazione (manca il contemperamento degli interessi delle parti e l’indicazione dell’interesse pubblico sopravvenuto), e sia che lo si ritenga, in assenza dell’interesse pubblico tutelato, “in annullamento” con efficacia ex tunc, in quanto, in tal caso, sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990.

Il giudice adito ritiene che “il provvedimento in contestazione è applicativo di disposizioni che afferiscono ad attività di tipo vincolato e non discrezionale.”, non soltanto (come già affermato da recente giurisprudenza : Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8920 del    31/12/2019 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, Sent., 03-07-2020, n. 968) in virtù del dettato dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 che “non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A.” in presenza di una dichiarazione non veritiera, ma anche per effetto del bando che, costituendo lex specialis, è vincolante tanto per i concorrenti e quanto per la stessa amministrazione, la quale non conserva alcun margine di discrezionalità nella sua concreta attuazione.

Da ciò consegue, secondo il T.A.R., che il decreto regionale in contestazione è un atto dovuto e, in quanto tale, si differenzia dalla revoca di cui all’articolo 21-quinquies della Legge n. 241/1990.

“L’Amministrazione ha, nella specie, il dovere imprescindibile di revocare il contributo già erogato, con efficacia ex tunc, essendo l’interesse pubblico alla revoca in re ipsa (cfr., in tema di revoca vincolata, da ultimo, C.G.A.R.S., Sent., 30-03-2020, n. 223).”

Chiarisce, quindi, che la fattispecie in questione costituisce “un’ipotesi di revoca c.d. decadenziale, di carattere lato sensu sanzionatorio, a contenuto vincolato, per l’accertata mancanza, fin dall’inizio, dei requisiti oggettivi prescritti dal bando per la concessione (definitiva) dei benefici finanziari di che trattasi [cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, Sent., 10-06-2019, n. 957, per cui ««Va, innanzitutto, chiarito che la revoca “decadenziale” (distinta dall’ “ordinaria” revoca – discrezionale – dei provvedimenti amministrativi, ex art. 21 – quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.) è espressione di una potestà pubblicistica di carattere ripristinatorio – decadenziale, rientrante nell’ampio concetto di autotutela decisoria amministrativa della P.A., con cui l’Amministrazione dispone, nell’esercizio di attività vincolata (e in ciò, principalmente, la distinzione rispetto all’autoannullamento – discrezionale – di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990), il “ritiro” di un provvedimento favorevole come specifica (doverosa) conseguenza della condotta illegittima del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative: in questi casi, la revoca non dipende da valutazioni di opportunità dell’Amministrazione, ma è la conseguenza (vincolata) di una specifica violazione della legge»; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06-03-2007, n. 798; Cons. Stato, VI, 23.11.2018, n. 6659; e, da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 24.12.2020, n. 2120).”

 

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