13/12/2021 – La convenzione Comune-ente religioso è esente da bollo, e anche da imposta di registro

L’atto sottoscritto con il Comune dall’associazione religiosa senza scopo di lucro, che – in ossequio alla legge regionale n. 12/2005 – regola l’accesso e l’utilizzo del contributo derivante dalla destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dall’ente locale, è connesso allo svolgimento delle attività istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Quindi, è esente da Bollo e Registro.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2021, fornita al Comune convinto dell’esonero dall’imposta di bollo, ma non da quella di registro, poiché la convenzione non rientrerebbe tra gli atti agevolati dalla norma (articolo 82, Dlgs n. 117/2017 – il Codice del terzo settore), cioè quelli relativi allo svolgimento dell’attività delle organizzazioni di volontariato, che possono essere individuati nell’atto costitutivo, nello statuto, nei verbali assembleari e negli altri atti associativi.

Nell’argomentare la risposta, l’amministrazione effettua una ricognizione della richiamata legge regionale, osservando che dalla lettura del combinato disposto degli articoli 71 e 73 della stessa si evince che il contributo regolato dalla convenzione in questione deve essere destinato alla realizzazione e/o alla manutenzione di edifici di culto ovvero all’acquisto di attrezzature fisse destinate ad attività di culto o alla professione religiosa. Per tale motivo, la convenzione può essere considerata un atto connesso al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, può beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del Codice del terzo settore.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato a alle associazioni di promozione sociale, infatti, l’articolo 82, al comma 3 (modificato dall’articolo 26 del Dlgs n. 105/2018) dispone che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro” e al comma 5 l’esonero dall’imposta di bollo per “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

In sostanza, confermata l’esenzione dal bollo degli atti in argomento, il comma 3 dell’articolo 82 ha ripristinato l’esenzione dall’imposta di registro già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’articolo 8, comma 1, della preesistente legge  n. 266/199

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