13/01/2021 – Riscossione: come affidarla a Concessionari senza aggravi per il contribuente in caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 639/1910?

Il testo del quesito:

L’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, prevede che l’affidamento della riscossione ai Concessionari di cui all’art. 52 non debba prevedere aggravi di oneri al contribuente. Se tali soggetti possono sulla base dell’ingiunzione attivare, sia esecuzione esattoriale, sia quella del Rd. n. 639/1910, poiché gli addebiti delle procedure esattoriali sono previsti nel quantum nel Dm. 21 novembre 2000, mentre quelli della procedura ordinaria sono senza disciplina di tal fatta, ovvero per espletamento di procedure davanti a Giudici esecuzione di regola ci si avvale dell’assistenza di un Legale (che applica tariffari ben più alti), come si può, nel caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 639/1910, rispettare il Principio dell’art. 52 su richiamato ?”.

La risposta dei ns. esperti:

Sul punto, è opportuno analizzare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3413/2012, la quale ha disposto che “nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il contribuenti in caso di affidamento a terzi del Servizio può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l’equiparazione dei 2 strumenti di riscossione: appare ragionevole infatti attribuire il riferimento al ‘divieto di aggravio economico’ non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall’Amministrazione. Il Legislatore ha voluto cioè chiarire che l’affidare il Servizio a terzi, ovvero a propria Società ‘in house’, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedure da parte degli Uffici comunali”. Per cui, l’elemento che deve informare l’attività dell’Ente e, soprattutto, del Concessionario, è quello di equivalenza dei costi tra quanto applicato nel caso in cui l’Ente procedesse direttamente alla riscossione e quanto applicato dal Concessionario che opera in nome e per conto dell’Ente stesso.

Dal punto di vista operativo e di buona fede e collaborazione tra Ente impositore e contribuente, si ritiene che laddove l’Ente o il Concessionario possano procedere in via diretta all’esecuzione, senza l’intervento del Giudice o del Legale, è corretto procedere all’addebito dei diritti ex Dm. 21 novembre 2000.

Nel caso in cui sia doveroso l’intervento di un Legale, nulla osta che l’Ente o il Concessionario possano, in realtà debbono, recuperare le spese legali nei confronti della controparte, posto che tali oneri vengono liquidati da un Giudice.

Mentre per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni sopra menzionate, sia per quanto riguarda l’accertamento esecutivo, sia per quanto concerne le ingiunzioni fiscali per effetto del rinvio operato dal successivo comma 804, per gli atti emessi prima di tale data sarebbe opportuno che l’Ente avesse determinato gli oneri addebitabili con Deliberazione di Consiglio comunale o, quantomeno, con Deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.

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