13/01/2021 – Accesso agli atti: la qualità di socio legittima sempre l’accesso

La richiesta di accesso agli presentato da un socio di una società nei confronti dei documenti della società stessa è da accogliere, in quanto la qualifica di socio conferisce posizione qualificata ai sensi della legge 241/1990 che giustifica il diritto alla conoscenza della documentazione.

Questo il principio ribadito dal Tar Liguria, sez. I, con la sentenza n. 1 del 2 gennaio 2021, con la quale è stata accolto il ricorso presentato da una società avverso il diniego alla richiesta di accesso agli atti presentato nei confronti di documenti riguardanti una decisione relativa a un’altra società di cui la richiedente l’accesso è socia.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva presentato un’istanza d’accesso all’Agenzia del Demanio, ex art. 25, lege 241/1990, relativa a un provvedimento al fine di tutelare la posizione giuridica propria e della società di cui è azionista, in quanto la documentazione richiesta era indispensabile per agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni interessate.

L’Agenzia del Demanio ha emesso un provvedimento di diniego alla richiesta di accesso, ritenendo che la società non fosse titolare di una posizione giuridica rilevante, legittimante la richiesta di accesso, “trattandosi di soggetto terzo, non portatore di un interesse diretto, concreto e di una situazione giuridicamente rilevante”, come previsto dalla legge 241/1990.

La società istante ha impugnato tale diniego di fronte al Tar, sostenendo che lo stesso sarebbe illegittimo perché fondato sull’erroneo presupposto che l’interesse e la legittimazione debbano coincidere con quelli richiesti per l’impugnazione di un atto amministrativo nella sede giurisdizionale.

I giudici amministrativi del Tar Liguria hanno accolto il ricorso, chiarendo che l’art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/1990 definisce “gli interessati come tutti i soggetti  privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata a e collegata al documento al quale si richiede l’accesso”. 

Il Tar ha precisato che la qualità di socio determina una posizione giuridicamente rilevante che giustifica l’accesso agli atti.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che la qualità di socio conferisce legittimazione a esperire iniziative giudiziarie autonome, come ritenuto anche dalla giurisprudenza civile secondo cui “qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro  del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante  la sfera personale o la perdita di opportunità professionali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo”, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. Civ. III, sentenza 16581/2019.

Il Tar Liguria, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dalla società socia, in quanto la qualifica di di socio  conferisce idonea posizione tale da giustificare l’accesso agli atti.

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TAR Liguria 1-20

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