12/01/2021 – Occupazione abusiva di un alloggio: quando scatta la prescrizione del reato

La sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. II del 31.12.2020 n. 37894

Il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna.”

È questo il principio ribadito dalla Corte Cassazione Penale Sezione Seconda nella sentenza depositata in data 31 dicembre 2021 (Presidente: CERVADORO M. – Relatore: COSCIONI G. Data Udienza: 08/10/2020) sulla cui base i Giudici di Palazzaccio hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputata condannata per i reati di cui agli artt. 633 (Invasione di terreni ed edifici) e 639 (Deturpamento ed imbratta mento di cose altrui) del codice penale con il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione (sette anni e mezzo) dei reati.

Più precisamente, la Corte ha “escluso che la decorrenza del termine di prescrizione potesse fissarsi al momento di accertamento del fatto, dovendo lo stesso essere individuato invece nella data della sentenza di primo grado poiché nel capo di imputazione viene esplicitamente fatto riferimento al solo momento dell’accertamento di una condotta per sua natura permanente, costituita appunto dalla occupazione abusiva di un alloggio”.

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