08/01/2021 -Dal rapporto della Corte dei Conti sul CCNL le risposte sulla decorrenza del nuovo galleggiamento per i segretari ? 

Pubblichiamo la delibera della Corte dei Conti N. 21/SSRRCO/CCN/20 con cui è stata certificata  positivamente l’Ipotesi di CCNL Segretari e Dirigenti 2016/2018 , nella versione integrata secondo quanto richiesto nel parere del Governo del 2 dicembre 2020, con le osservazioni formulate nel  rapporto allegato .

Qui La delibera della Corte dei Conti  ed il relativo allegato 

Sono molto interessanti le considerazioni della Corte dei Conti contenute nel rapporto allegato alla delibera in particolare per ciò che riguarda il galleggiamento dei segretari .

Il § 12 del rapporto è interamente dedicato ai segretari, ma  le novità più significative sono quelle relative al galleggiamento contenute nei § 12.3, 12.4 e 12.5 che illustrano come operava il meccanismo e come questo ora venga superato.

Il successivo § 12.6 precisa poi che “Il nuovo meccanismo di funzionamento del galleggiamento ha reso necessaria un’articolata stima di onerosità, che, ponderando i citati effetti contrapposti, ha consentito una quantificazione attendibile del relativo costo netto” , rinviando poi al successivo § 14.3.

Ed è proprio dalla attenta lettura di questo ultimo paragrafo (sotto riportato) che si apprende che la stima di onerosità del nuovo metodo di galleggiamento è stata effettuata  a partire dal 2018 in 1,71 milioni annui.

Questa precisazione consente di risolvere un potenziale corto circuito che gli interpreti hanno rilevato tra l’art.107 del CCNL, che contiene la nuova disciplina del galleggiamento e che ha una decorrenza dal 1.1.2018 , e l’art. 111, titolato “Conferme e Disapplicazioni” che dispone la disapplicazione del comma 7 dell’art.3 del CCNL del marzo 2011 che invece stabiliva il precedente metodo, molto penalizzante per i segretari, a far data dalla sottoscrizione.

L’apparente contrasto tra le due disposizioni discende con evidenza dalla fretta con cui è stata scritta la norma con le disapplicazioni , sopraggiunta qualche ora prima di concludere le trattative e sottoscrivere la preintesa.

Si riporta per una maggiore comprensione il § 14.3 della delibera della Corte dei Conti :

14.3. Quanto al nuovo regime del “galleggiamento” di cui all’art. 107, commi 2 e  3, il superamento del meccanismo previsto dall’art. 3, comma 7, del CCNL  1/3/2011 (cfr. par. 12.4 e 12.5) determina un impatto oneroso, dovuto al passaggio all’utilizzo, ai fini del calcolo del differenziale, della retribuzione di posizione effettiva del segretario, più bassa rispetto a quella precedente all’operazione di conglobamento operata nel 2011. Al riguardo, la Relazione tecnica effettua un’articolata stima di onerosità che si basa sull’esame di un sottogruppo di enti locali, rappresentato da quelli che, nell’ambito delle “schede informative” del conto annuale, hanno fornito risposta alla domanda in cui viene richiesto di indicare la retribuzione di posizione dell’incarico dirigenziale o dell’incarico di posizione organizzativa di livello più elevato (circa 2.700 unità). Per tale sottogruppo, è stato quantificato l’onere contrattuale (circa 1,71 milioni annui a partire dal 2018), corrispondente alla differenza tra il valore medio dell’importo annuale lordo che sarà eventualmente riconosciuto per effetto del galleggiamento, secondo le nuove regole e tenuto conto del riassorbimento di quota parte della retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate, e il valore medio dell’importo annuale lordo attualmente corrisposto per la medesima finalità, in base al regime in essere. Sebbene il sottogruppo di enti analizzato non si qualifichi come campione statistico rappresentativo, né sia disponibile la distribuzione per fascia e tipologia degli enti che lo compongono, la relativa elevata numerosità consente di ritenere la stima adeguatamente attendibile e robusta. 

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