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Come si ricorderà, l’articolo 7 ter del Decreto Legge 22/2020 ( Il Decreto Scuola) convertito nella legge 6 giugno 2020, n. 41 individuava i Sindaci/ Presidenti delle Province quali “Commissari per l’edilizia scolastica”. E, sulla base di una stretta lettura dell’articolo 7 ter, per l’edilizia scolastica sembrava anche “obbligatorio” che il Sindaco/ Presidente della Provincia assumessero il ruolo di Commissari, almeno fino al 31 dicembre 2020.

L’articolo 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 ( “Decreto Semplificazioni”) era poi intervenuto sull’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ( c.d Sblocca-Cantieri ) ridefinendo tutta una serie di competenze dei Commissari straordinari preposti alla realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.

Nel farlo, sembrava aver “chiuso” la breve stagione dei Sindaci-Commissari, prevedendo ( al comma 3) che i Sindaci non potessero più operare con i poteri previsti all’articolo 4 dello Sblocca-Cantieri. ( vedi in tal senso https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/fine-della-stagione-dei-sindaci-commissari-per-edilizia-scolastica/)

I commi 812 e 813 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 confermano, invece, la scelta di investire sui Sindaci/Presidenti delle Province con poteri da commissari per l’edilizia scolastica.

Ecco dunque i due commi corredati dalle note sugli articoli in essi richiamati ( in particolare l’articolo 7 ter del D.L. 22/2020 che si riporta con le modifiche apportate evidenziate in grassetto):

812. Per le finalità di cui al  comma  811[1]  e  per  garantire  una maggiore  celerità  nell’attuazione  degli  interventi  di  edilizia scolastica, al comma 1 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno 2020, n. 41[2], sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’alinea, le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono  inserite  le seguenti: «21, 27,».

813. Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 16  luglio  2020,n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge  8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse[3].

I due commi determinano l’effetto di ampliare i poteri dei Sindaci in materia di edilizia scolastica, andando anche ben oltre le originarie previsioni dell’articolo 7 ter del D.L. 22/2020.

L’inserimento in questo articolo della deroga all’ articolo 21[4] del Codice dei Contratti, infatti, determina la possibilità di operare sull’edilizia scolastica al di fuori dei tradizionali “Programmi” dei lavori e degli acquisti.

Non solo.  Poiché sulla programmazione è intervenuto anche l’articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto-legge n. 183 /2020 ( Il Milleproroghe ) che  modifica l’articolo 1 comma 4 della Legge 55/2019 ( lo sblocca- cantieri)[5], per il 2021 si potranno avviare le procedure di affidamento delle opere anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Per cui, in materia di edilizia scolastica, i Sindaci saranno investiti dei più ampi poteri.

Poteri che si potranno esplicitare anche nell’ulteriore deroga ( inserita all’articolo 7 ter del D.L.22/2020) all’articolo 27 del Codice dei Contratti[6],  in materia di approvazione di progetti di opere pubbliche.

Vedremo i risultati di questa scelta. Il dubbio è che i “Sindaci Commissari” “invadano” le competenze attribuite tradizionalmente alle strutture tecniche, determinando più problemi rispetto a quelli che si intenderebbe risolvere.

Ad oggi tuttavia lo scenario è questo, e dunque auguriamo buon lavoro ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province!

[1] 811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ incrementato di 1 milione  di  euro  per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

[2] Art. 7 ter

 1.    Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a)  articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b)  articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2.    I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3.    Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

4.    I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a)  vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b)  possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c)  possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d)  promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

[3] Articolo 9 comma 3.

Al fine di garantire l’uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l’attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

[4] Articolo 21 D.Lgs 50/2016- (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

[5] Articolo 1 comma 4.    Per gli anni 2019 , 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

[6] Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

 

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