07/01/2021 – Decreto Semplificazioni: per l’applicabilità rileva la data della determina a contrarre.

L’art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020 risultante dalla conversione con Legge n. 120 del 11.09.2020, relativamente alla garanzia provvisoria così dispone: 

«Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. 

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93». 

La norma, entrata in vigore il 17.07.2020, non è temporalmente applicabile alla fattispecie in cui la determina a contrarre è stata emessa in data antecedente (in tal senso, TAR Salerno, 22.12.2020 n. 2015).

 

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