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TAR Lazio, sentenza n. 13878 del 22 dicembre 2020

In data 26 ottobre 2017, il Vice Presidente e Consigliere Delegato della società, ing. X, non aveva dichiarato una condanna per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale, inflitta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Monza in data 2 aprile 1990, divenuta irrevocabile il 1 maggio 1990. La sentenza aveva comportato la condanna a 6 mesi di reclusione, con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena.

l’ANAC irrogava a Y S.p.A. la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e disponeva l’iscrizione nel Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nel frattempo con l’ordinanza del Tribunale di Milano 2015/1721 del 27 febbraio 2019 era stata pronunciata la riabilitazione dell’ing. X da ogni incapacità ed effetto penale derivante dalla condanna segnalata.

Il Collegio non può che sottolineare la contraddittorietà intrinseca del provvedimento e l’assenza di proporzionalità della sanzione quanto all’annotazione della segnalazione nel Casellario.

Invero l’ANAC, pur avendo rilevato che la condanna era assai risalente nel tempo e che la stessa non aveva alcuna attinenza con l’attività professionale, tanto da ascrivere alla ricorrente un profilo di colpa non grave in relazione all’omissione contestata, ha poi disposto comunque l’annotazione della notizia nel Casellario senza esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, l’inducevano a dare pubblicità all’accadimento.

Osserva il Collegio che appare perplessa la motivazione secondo cui l’utilità della notizia risiederebbe nell’essere finalizzata a rendere possibile alle Stazioni appaltanti la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016.

A ben vedere la riportata norma non riguarda la fattispecie in esame, in cui non viene in rilievo alcun illecito professionale che possa rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità di Y S.p.A.

Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Ciò chiarito, nel caso di specie l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

 

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