11/01/2021 – Escussione polizza fideiussoria rateizzazione oneri concessori

Il Comune ha sempre diritto ad escutere il concessionario inadempiente al pagamento rateizzato degli oneri concessori edilizi nonché delle sanzioni e degli interessi relativi anche in presenza di una polizza fideiussoria contenente l’espressa rinunzia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 229 del 07 gennaio 2021

Il Comune appellante ricorre avverso la sentenza del TAR per la Sardegna, n. 334 del 28 marzo 2012 che, accogliendo il ricorso del concessionario, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione con cui l’ente concedente chiedeva al soggetto titolare della concessione edilizia il pagamento delle rate degli oneri concessori non versate alle relative scadenze oltre alle connesse sanzioni.

Con la citata sentenza di primo grado, il TAR riteneva fondata la censura afferente alla pretesa“violazione del principio di correttezza di cui all’articolo 1175 del cod. civ., nonché del disposto di cui all’art. 1227, secondo comma, del cod. civ.”, assumendo che “il Comune, in base al principio sulla leale collaborazione tra debitore e creditore, avrebbe dovuto escutere il fideiussore” in quanto la polizza “non condizionava il pagamento del debito garantito alla previa escussione del contraente”. Il Tribunale basava detto assunto sulla convinzione che “la sollecita escussione della polizza fideiussoria è funzionale proprio all’interesse pubblico ad ottenere, nei tempi programmati, il pagamento delle somme spettanti per oneri concessori;” e ritenendo, inoltre, che la scelta del Comune di non incamerare la fideiussione si poneva “in contrasto con l’esigenza di una celere realizzazione delle opere di urbanizzazione”.  La scelta del Comune di escutere il concessionario anziché preventivamente il fideiussore avrebbe determinato, secondo il giudice di primo grado, un “ingiustificato aggravamento”  della posizione del debitore principale, in quanto, in violazione del “principio di correttezza e buona fede” gli si imponeva “un onere finanziario (costo della polizza) per una finalità (certezza di tempi nella disponibilità della somma) che l’Ente pubblico, per scelta non aderente alla funzione della disposizione normativa … abbandona per perseguire, nella sostanza, una finalità secondaria (ottenere una consistente maggior somma) a danno del privato, il quale presumibilmente non adempie nei termini per temporanei problemi di liquidità, tenuto conto che l’obbligazione di pagamento non viene meno, ma cambia soltanto il soggetto creditore (da Comune ad assicurazione), con l’aggravio del pagamento degli interessi convenuti in polizza”.

Il giudice di secondo grado, aderendo alla sentenza 7 dicembre 2016, n. 27 dell’Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio, afferma “che l’Amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo, ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione, anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento, ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.” 

E ritiene che “Non può predicarsi, per l’effetto, l’esistenza di un onere collaborativo gravante sull’Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita in suo favore, ovvero di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale.” 

Fa presente, inoltre, che “Sarebbe, infatti, paradossale se, per effetto del rilascio di una garanzia fideiussoria in suo favore, l’Amministrazione risultasse privata del potere di sanzionare il ritardato o omesso pagamento del debitore principale, solo perché abbia mancato di escutere il fideiussore alla scadenza del termine di pagamento; altrettanto illogico dimostrandosi, correlativamente con la stipula della polizza fideiussoria, il conseguimento, in capo al debitore principale, di una sorta di “esimente”, non prevista dalla legge, rispetto all’applicazione a suo carico delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento (cosicché, laddove l’Amministrazione, alla scadenza del termine di pagamento, non provveda ad escutere tempestivamente il fideiussore, verrebbe a perdere il diritto di applicare le sanzioni di legge).”

 

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