25/02/2021 – L’attività di estetista in “zona rossa” è esercitabile come quella di parrucchiere e barbiere

Il Tar Lazio, con la sentenza 1862/2021 dello scorso 16 febbraio ha annullato il DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in “zona rossa”

Ciò comporta l’immediata decadenza della sospensionenelle “zone rosse”, dell’attività di estetista, da considerare esercitabile, tanto quanto quella di parrucchiere e barbiere, nel rispetto delle linee guida approvate dalle Regioni per l’esercizio dell’attività.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso contro l’illogicità della misura che, in modo del tutto nuovo e immotivato e senza alcun supporto istruttorio, attua una ingiustificata disparità di trattamento tra attività che effettuano identici servizi e appartengono allo stesso codice ATECO (S.96.02), così privilegiandone una a danno dell’altra (quella delle estetiste), la quale ultima, oltre a vedersi privata della possibilità di fare fatturato, si vedrebbe sviare la clientela a favore dei parrucchieri sia per i servizi, sia per la vendita di prodotti.

Sebbene non si tratti di attività identiche – le attività di estetista e di parrucchiere, nell’ambito dei “servizi alla persona”, sono (e sono state ritenute) del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere “ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona”; a ciò deve aggiungersi che esiste quanto meno un segmento “elastico” di prestazioni che è certamente comune ad entrambe le attività.

Inoltre assume rilievo quanto affermato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SAR S CoV2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici” pubblicato dall’INAIL il 13 marzo 2020 in cui si dà atto che “L’attività di un centro estetico presenta caratteristiche diverse da quella del barbiere e parrucchiere anche se in entrambi si lavora a distanza ravvicinata dai propri clienti. L’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici [corsivo di evidenziazione] alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale”. Dunque, l’attività delle estetiste è stata ritenuta intrinsecamente più sicura di quella dei parrucchieri, tanto che si è ritenuto sufficiente mantenere per le prime, le stesse misure di sistema dettate per i secondi.

Infine non si può trascurare, per quanto non sia indice di totale identità, che le due attività sono ricomprese nello stesso codice ATECO, seguono protocolli di sicurezza comuni e applicano lo stesso contratto collettivo al personale dipendente.

Da quanto precede discende che la disparità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente sussiste, o, quanto meno, sussiste limitatamente a quella parte di prestazioni che sono comuni ad entrambe.

Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche, sussiste contraddizione tra l’allegato n. 24 che, tra i “Servizi per la persona”, riporta soltanto, per quanto di interesse, “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” e l’allegato n. 9 in cui la disciplina prevista per i “SERVIZI ALLA PERSONA” ricomprende e accomuna “acconciatori, estetisti e tatuatori”, infine l’impugnata misura appare non coerente con le misure analoghe già adottate.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto