24/02/2021 – Il Consiglio di Stato sul riconoscimento del danno da “mero ritardo”

Consiglio di Stato, 1448/2021

Un operatore economico ricorre, prima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato per chiedere la condanna del Comune a causa del ritardo nel rilascio di un permesso di costruire che avrebbe comportato un pregiudizio in termini economici.

I magistrati rilevano che l’istanza è collocabile sotto il profilo sistematico tra le richieste di danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse.

La responsabilità scaturente dalla lesione dell’affidamento del privato entrato in relazione con la Pubblica Amministrazione va configurata come responsabilità da contatto sociale qualificato. In tale ottica, il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione va inteso quale fatto idoneo a produrre obbligazioni “in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c.), con conseguente emersione di reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (art. 1175 c.c., art.1176 c.c. e art 1337 c.c.).

Il Collegio chiarisce, inoltre che nel caso di specie si verte nell’ambito di un danno da affidamento procedimentale generato dal comportamento dell’Amministrazione che, unitamente al fattore tempo, ha determinato la legittima aspettativa della Società al rilascio del provvedimento richiesto (e indipendentemente dalla sua effettiva spettanza). Il ritardo con il quale si è addivenuti alla stipula della convenzione, cioè, non assume rilievo risarcitorio autonomo, ma in quanto elemento indicativo e – in qualche misura – costitutivo di tale comportamento affidante.

Anche la inutilità delle trattative si inserisce in tale contesto, tanto più che essa è tale non in relazione all’accordo, alla fine concluso, bensì con riferimento alla inutilizzabilità dello stesso quale condizione di rilascio del titolo edilizio. Ciò consente di escludere suggestivi ipotetici richiami ad una qualche forma di responsabilità precontrattuale, stante che la circostanza che il ritardo attenga alla fase consensuale non consente di elevare la stessa da mezzo a fine dell’azione amministrativa, attesa la sua richiamata collocazione meramente endoprocedimentale, in funzione del futuro titolo edilizio.

L’incolpevole affidamento nel rilascio del permesso, neppure formalmente denegato in via definitiva, ha comportato infatti un pregiudizio economico regolarmente documentato che non può non essere risarcito quale voce di danno emergente, non potendo invece assumere rilievo il mancato guadagno che sarebbe conseguito alla realizzazione dell’opera. E ciò in quanto, come più volte osservato, non emerge in atti che l’appellante avrebbe senz’altro avuto diritto al rilascio dell’invocato titolo edilizio.

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