23/02/2021 – Tutela dell’interesse del creditore della Pubblica amministrazione alla certificazione in ordine alla propria posizione creditoria per gli effetti previsti dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 185 del 2008

Giurisdizione – Silenzio della P.A. – Istanza di certificazione del credito – Art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 185 del 2008 – Impugnazione – Giurisdizione giudice amministrativo

Silenzio della P.A. –  Obbligo di provvedere – Inerzia organo attivato in via sostitutiva – Obbligo di provvedere del soggetto competente in via ordinaria – Permane. 

       Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al silenzio manifestato dall’amministrazione nei confronti delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008, in virtù della natura pubblicistica del potere certificativo (1).

        Il principio di legalità impedisce di ritenere che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, l’organo amministrativo individuato come competente in via ordinaria a provvedere su una determinata istanza, perda il potere-dovere di esaminare le istanze sottoposte al suo esame, anche qualora l’organo attivato in via sostitutiva sia rimasto a sua volta inerte (2).

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(1) A tale conclusione il Tar è pervenuto sul rilievo che il ricorrente non fa valere un diritto di credito nascente dal rapporto contrattuale, bensì il diverso interesse ad ottenere una certificazione in ordine alla propria posizione creditoria, al fine di potersi giovare degli effetti previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008. Pertanto, al fine di verificare la sussistenza o meno della giurisdizione amministrativa, occorre aver riguardo alla natura del potere che l’amministrazione esercita ai sensi del citato articolo 9, comma 3-bis del d.l. n. 185/2008 e non alla situazione giuridica oggetto di certificazione.

Il Tar ha affermato che il potere certificativo ha una natura pubblicistica stante la sua attitudine ad attribuire, ai dati cui si riferisce, una certezza giuridica valevole erga omnes. Si tratta di un potere che l’ordinamento riconosce alla pubblica amministrazione proprio in ragione della posizione di “supremazia” che la stessa riveste nell’ordinamento quale soggetto istituzionalmente preposto alla tutela di interessi pubblicistici; ciò è sufficiente ad escludere che, nell’esercizio di tale potere, la stessa agisca iure privatorum, e correlativamente, che il privato istante sia titolare di un diritto soggettivo.

Ha chiarito il Tar che anche in presenza di attività vincolata può configurarsi un interesse legittimo, allorquando il potere attribuito all’amministrazione sia finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico e, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 9, comma 3-bis, tale interesse pubblico va individuato nell’esigenza di stabilire in modo certo nei confronti dei terzi l’esistenza e l’entità della posizione debitoria dell’ente, al fine di perseguire il superiore obiettivo di far conseguire ai propri creditori la liquidità di cui hanno bisogno nell’esercizio delle rispettive attività economiche, tutelate ex articolo 41 Cost.

Del resto, che il potere certificativo, esercitato dall’amministrazione ai sensi della disposizione in esame, sia di natura pubblicistica trova conferma nella circostanza che l’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008 procedimentalizzi le sue modalità di esercizio, sino al punto di prevedere la possibilità, per l’istante, di chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze, la nomina di un Commissario ad acta, per l’eventualità dell’inadempienza della amministrazione competente a provvedere in via ordinaria.

A ciò si aggiunge che tale conclusione è del tutto conforme alla ratio della norma in esame che è quella di fornire al privato uno strumento di tutela, per contrastare il diffuso e grave fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Lo scopo della norma sarebbe del tutto vanificato, ove il privato, a fronte del silenzio dell’amministrazione e del Commissario ad acta, non avesse un rimedio giudiziale per reagire a tale inerzia.

(2) Il Tar ha chiarito che, se la ratio della norma è quella di fornire rimedi ulteriori al privato creditore della pubblica amministrazione, inadempiente nel pagare e inerte nel rispondere, sarebbe del tutto contraddittorio precludergli, con la richiesta di attivazione dei poteri del Commissario ad acta di nomina amministrativa, la possibilità di agire giudizialmente nei confronti dell’amministrazione competente.

Il Tar ha affermato che, quantomeno nelle ipotesi come quella in esame, in cui nemmeno il Commissario ad acta richiesto di intervenire in via sostitutiva abbia provveduto, l’Amministrazione ordinariamente competente a provvedere sul credito e a rispondere all’istanza di certificazione possa e debba dar riscontro all’istanza del privato, tenuto conto peraltro che questa ha elementi di valutazione, in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell’istanza di certificazione, certamente più immediati di quelli a disposizione del Commissario subentrante.

Tar Molise 11 febbraio 2021, n. 40 – Pres. Silvestri, Est. Scali

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