22/02/2021 – Ricorso per l’ottemperanza di decreto della Corte d’appello per indennizzo da eccessiva durata del processo e notifica del titolo azionato

Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto della Corte d’appello per indennizzo da eccessiva durata del processo – Notifica del titolo azionato – Non occorre. 

          A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5-sexies,  l. 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza di un decreto con cui la Corte d’appello abbia condannato la p.a. al pagamento di un indennizzo da eccessiva durata del processo non è più necessaria la previa notifica del titolo azionato presso la sede reale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30  (1). 

(1) Ha ricordato la Sezione che all’indomani della novella da ultimo richiamata, ci si è posti il problema del rapporto tra tale disposizione, nella parte in cui impone di rilasciare all’amministrazione debitrice una apposita “dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta” (comma 1), assegnando all’amministrazione un termine di sei mesi per provvedere al pagamento (comma 5) e stabilendo che l’azione esecutiva può essere proposta solo dopo l’inutile decorso di tale termine (comma 7). 

In particolare, ci si è chiesti se il termine semestrale introdotto dalla disposizione testé citata sia destinato a cumularsi con quello di 120 giorni già previsto dall’art. 14, d.l. n. 89 del 2001. 

Su tale questione si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 26 giugno 2018 (richiamata anche dall’odierna appellante) con la quale, nel respingere le censure di incostituzionalità del nuovo art. 5-sexies della l. n. 89/2001 siccome introduttivo di ulteriori ostacoli all’esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ha chiarito che, in considerazione della specialità della disciplina contenuta nella l. n. 89 del 2001, il termine di sei mesi stabilito dalla detta disposizione non si somma a quello di 120 giorni di cui all’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, ma lo assorbe. 

Nonostante la Corte non abbia espressamente preso posizione in tal senso, la rilevata “specialità” della disciplina contenuta nella l. n. 89 del 2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669 del 1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996. 

Opinare diversamente, e quindi ritenere che l’interessato, dopo aver provveduto alla dichiarazione di cui all’art. 5-sexies in modo da far decorrere il relativo termine semestrale (ormai unico e onnicomprensivo termine dilatorio previsto a favore dell’Amministrazione, come chiaramente indicato dalla Corte costituzionale), debba anche assolvere all’obbligo di notificazione di cui al precitato art. 14, significa imporre al privato un ulteriore adempimento ingiustificato e sostanzialmente inutile, se si tiene conto: a) che ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza, a differenza che nel processo di esecuzione in sede civile, non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva; b) che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5-sexies, i Ministeri interessati hanno provveduto ad approvare appositi moduli da impiegare per la dichiarazione de qua, il cui invio all’Amministrazione debitrice assolve di fatto alla finalità di piena conoscenza del debito discendente dal decisum giudiziale cui è strumentale la notificazione presso la sede “reale” dell’Amministrazione prevista in via generale dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996.

Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423 – Pres. ed Est. Greco

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