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Il Consiglio di Stato torna sulle cause da esclusione negli appalti e sulla possibile esclusione di un amministratore perché a capo di società fallite.

Se un amministratore è stato in passato a capo di due società dichiarate fallite, può essere escluso dalla procedura di un bando di gara? Sentenza del Consiglio di Stato  sentenza n. 812/2021.

Una società arrivata seconda, su due partecipanti, ad un bando di gara per l’affidamento di alcuni servizi di manutenzione specifici propone ricorso. Secondo la società che ha fatto ricorso, quella risultata vincitrice avrebbe omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di due società dichiarate fallite.

 

Per i giudici del Consiglio di Stato è irrilevante che l’amministratore della società risultata vincitrice sia stato in passato amministratore di due società dichiarate fallite, in quanto la società che è risultata aggiudicatrice “non è sottoposta a procedura fallimentare”. La società precedentemente amministrate e poi fallite nulla hanno a che vedere con l’attuale società che si è aggiudicata il bando di gara. Le società erano state dichiarate fallite, aggiungono i giudici, senza estensione del fallimento ai soci e senza sottoporre gli amministratori e i soci stessi a eventuali procedimenti penali o sanzioni. Pertanto, non può configurarsi l’ipotesi di esclusione dal bando di gara per presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere.

La direttiva europea 2017/24/UE è chiara su questa tematica. Le cause facoltative di esclusione, devono essere evidenziate in maniera chiara agli operatori economici che devono essere informati in maniera chiara, precisa e univoca delle cause escludenti, “mentre nel caso analizzato – dicono i giudici – la lex specialis non contiene nessuna specifica sulla presunta causa di esclusione evocata dalla società che ha fatto ricorso”. Non si può nemmeno parlare di mancanza di moralità o affidabilità dell’operatore economico “attesa la non significatività della semplice circostanza di rivestire la qualifica di amministratore, legale rappresentante e/o socio di una società di capitali dichiarata fallita, terza ed estranea alla procedura di evidenza pubblica, in assenza dell’estensione del fallimento ai soci e dell’avvio di procedimenti penali o lato sensu sanzionatori o di azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore per condotte in eventu qualificabili come illeciti professionali incidenti in modo univoco in senso pregiudizievole sull’affidabilità dell’operatore partecipante alla gara”.

Il ricorso è stato respinto e confermati gli esiti della gara.

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