tratto da entilocali-online.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva applicabile all’attività di un Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, introdotta dalla Legge. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) al fine di addivenire a un regime di esenzione dall’Iva, coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 132, paragrafo 1), lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la quale stabilisce che gli Stati membri possono esentare dall’Iva “le prestazioni di servizi effettuate da Associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali Associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsione della concorrenza” .

Il citato art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’Iva, per “(…) le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Consorziati o soci da Consorzi, (…), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis, anche per l’effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi (…) non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”.

La Circolare n. 5/E del 2011 ha precisato che la ratio del regime di esenzione va ravvisata nell’esigenza di evitare che i soggetti (i Consorziati) che svolgono attività esenti, nell’eventualità decidano di esternalizzare (ai Consorzi) i servizi necessari e funzionali a tali attività (quali ad es. servizi amministrativi, la gestione della contabilità, la formazione del personale, la gestione degli immobili, ecc.) vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

Dal punto di vista del presupposto soggettivo, i Consorzi devono caratterizzarsi per la circostanza che i propri associati, a prescindere dalla tipologia di attività in cui operano, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto alla detraibilità dell’Iva in misura non superiore al 10%.

Affinché possa applicarsi la disposizione di esenzione di cui al suddetto art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, risulta necessario che si verifichino quindi le seguenti condizioni:

  • il Consorzio non sia costituito in via prevalente da Consorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%;
  • l’attività svolta dal Consorzio a favore dei Consorziati con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari dello stesso Ente consortile;
  • la percentuale di detraibilità inferiore al 10% deve sussistere in relazione al triennio solare precedente a quello in cui l’operazione è svolta o a quello in cui deve considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del citato Dpr. n. 633/1972;
  • i corrispettivi dovuti dai Consorziati (o soci) al Consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Nel caso in esame, la Fondazione istante è stata costituta da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione delle prestazioni da parte del Consorzio.

Inoltre, assume rilievo anche la circostanza che la Fondazione istante afferma che nel corso del triennio la media della sua percentuale di detrazione è stata pari a zero o pressoché pari a zero.

Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa Fondazione, sussistono, sia il requisito della percentuale di detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito temporale (per cui detta percentuale deve essere quella media del triennio anteriore al periodo di imposta di effettuazione delle prestazioni).

Pertanto, nel presupposto che le circostanze di fatto rappresentate in Istanza siano confermate nella eventuale attività di controllo, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni effettuate dal Consorzio stesso nei confronti della Fondazione istante possano rientrare nel campo di applicazione del citato art. 10, comma 2, a condizione che i corrispettivi dovuti dalla Fondazione al Consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

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