15/02/2021 – Dossier del Centro Studi della Camera dei Deputati su Accertamento e riscossione

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, ai commi da 2 a 6),istituisce un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Governo ha  adottato misure per sospendere gli adempimenti fiscali e i pagamenti e il potere di accertamentodell’Amministrazione finanziaria. Tali misure, inizialmente introdotte per la cd. zona rossa, sono state gradualmente estese a tutto il territorio nazionale. Per informazioni dettagliate si rinvia al tema web sulle misure fiscali e finanziarie per l’emergenza Coronavirus

In particolare larticolo 1 del decreto legge n. 7 del 2021 – con disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, contestualmente abrogato – stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atticomunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. E’ prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilatiSono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi altresì gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.

Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattorialeproroga inoltre fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione. Allo stesso tempo, proroga sempre al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, prevede inoltre il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle (successivamente il decreto legge 125 del 2020 ha abrogato il richiamato decreto n. 129 ma, in materia di riscossione, l’articolo 1-bis ne salva gli effetti).

Il decreto-legge n. 157 del 2020 (le cui norme sono confluite successivamente nel decreto legge n. 137 del 2020) ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, ferme restando le predette sospensioni fissate al 31 dicembre 2020, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

In particolare:

– si differisce al 1° marzo 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 di alcuni istituti di pace fiscale (rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE) (articolo 4) e riapre i termini per chiedere la dilazione dei pagamenti delle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle (articolo 7);

– entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione (articolo 7); 

– per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione (articolo 7).

 

Si segnala, altresì, che l’articolo 139  del decreto-legge Rilancio (decreto-legge n.34 del 2020), al fine di incrementare la tax compliance, stabilisce che le convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, (favorendone ove possibile la fruizione online) e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali. A tal fine la disposizione rivede in parte i meccanismi di incentivazione del personale delle agenzie fiscali favorendo l’obiettivo del recupero di gettito per il bilancio dello Stato piuttosto che quello del maggior gettito incassato.I testi delle convenzioni stipulate sono consultabili sul sito del MEF-Dipartimento finanze

Più in generale e al netto dell’emergenza, nel tempo il legislatore ha inteso potenziare gli strumenti di accertamento dell’Amministrazione fiscale, anche attraverso la sinergia con la Guardia di finanza e l’interscambio di dati tra i diversi livelli di governo.In tal senso, la legge di bilancio 2020 consente all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

 

QUI IL PDF con gli approfondimenti di dettaglio 

sul sito della Camera dei Deputati anche l’audio 

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