16/02/2021 – Trasparenza e Accountability nelle Amministrazioni Pubbliche: analisi del significato valoriale dei concetti di Trasparenza e Accountability in un’ottica di Open Government.

Trasparenza e Accountability nelle Amministrazioni Pubbliche: analisi del significato valoriale dei concetti di Trasparenza e Accountability in un’ottica di Open Government

SOMMARIO: 1. Concetto di Trasparenza. – 1.1. Breve excursus normativo. – 1.2. La trasparenza nel D. Lgs. 150/2009. ­- 2. Concetto di Accountability. – 2.1. Accezione anglosassone del principio di Accountability. – 2.2. Tipologie ed effetti dell’ accountability. – 3. La trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione. – 3.1. La trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione a livello internazionale e nazionale. – 3.2. Oltre la Trasparenza “obbligatoria”. – 3.3. L’accesso civico generalizzato in Italia (cd. FOIA) come ulteriore strumento di trasparenza. – 4. Trasparenza, Accountability ed Open government. – 4.1. Definizione di Open government. – 4.2. Che cos’è l’ OGP. – 4.3. Dall’ Open government all’ Open State. – 5. Trasparenza ed Accountability nelle PP.AA. Il valore dell’esempio. – 5.1. Il valore dell’esempio. – 5.2. Il Premio OpenGov Champion.      

Concetto di Trasparenza

1.1  Breve excursus normativo

L’intento del presente elaborato è quello di analizzare i concetti di trasparenza e accountability nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, focalizzando l’attenzione non tanto sulla normativa di riferimento, alla quale comunque dedicheremo lo spazio necessario, ma soffermandoci principalmente sul significato valoriale che nell’ordinamento hanno assunto questi due concetti.

Premettiamo fin da ora che la trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni, intesa come accesso all’informazione pubblica, rappresenta il presupposto imprescindibile dell’accountability.

Per comprenderne tuttavia l’interconnessione, analizziamo in primis i due concetti singolarmente ed il relativo percorso normativo.

Ebbene, nell’ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione che si sviluppa a partire dagli anni ’90, la trasparenza passa attraverso tre fasi fondamentali, collegate ad altrettanti fondamentali interventi legislativi: la L. n. 241 del 1990, il D. Lgs. n. 150 del 2009 e soprattutto il D. Lgs. n. 33 del 2013[1].

Tuttavia, a distanza di  soli  due  anni, il  Legislatore interviene nuovamente in materia con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d.  Legge  Madia) e, in attuazione della delega in essa contenuta, con il D. Lgs. 97/2016 (cd. FOIA italiano), che introduce un’ulteriore misura per la trasparenza della macchina pubblica, finalizzata, oltre che a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’ utilizzo delle risorse pubbliche, anche a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

1.2 La trasparenza nel D. Lgs. 150/2009

Nella legge sul procedimento (L. 241/1990), la trasparenza è strettamente connessa al diritto di accesso, il quale, essendo pertinente ad un procedimento amministrativo di interesse del singolo, non può essere inteso nel senso di controllo diffuso dell’attività amministrativa.

Con il D. Lgs. 150/2009 assistiamo all’affermarsi della trasparenza come accessibilità totale, finalizzata al controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni e, come si legge testualmente nel testo normativo di cui sopra, intesa “a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

La riforma del 2009 è incentrata, in particolare, su due obiettivi prioritari: efficienza e responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Tali obiettivi passano attraverso la valutazione della performance del dipendente pubblico, alla quale deve corrispondere un sistema di premialità e tutto nella logica del miglioramento dei servizi pubblici.

La riforma del 2009 va oltre quando delinea la trasparenza anche come strumento volto alla prevenzione della corruzione, sulla scia di quanto già affermato a livello internazionale con la Convenzione ONU Anticorruzione, sottoscritta dall’Italia nel 2003 e a cui è stata poi data attuazione con la Legge 190 del 2012, cd. Legge anticorruzione, che analizzeremo nel prosieguo della trattazione.

Ecco allora che diventano di strettissima attualità i temi della trasparenza, dell’accountability e del controllo, proprio in quanto connessi all’esigenza di prevenzione della corruzione.

Per quanto sopra affermato, prima di procedere alla trattazione della  trasparenza nel D. Lgs. 33/2013 e nel successivo Decreto FOIA del 2016, considerato che entrambi i concetti sono strettamente connessi alla tematica della prevenzione della corruzione, appare quanto meno utile approfondire, dopo quello di trasparenza, anche il concetto di accountability.

Concetto di Accountability

Accezione anglosassone del principio di accountability

Tra i vari princìpi di prevenzione della corruzione previsti dalla Convenzione internazionale anticorruzione sopra citata, oltre quello di trasparency, è presente anche quello di accountability.

Si tratta del principio del “rendere conto”, ovvero dell’obbligo di dare conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, cioè delle risorse che sono state assegnate per il raggiungimento delle finalità che l’amministrazione persegue.

Il termine, di origine anglosassone, si afferma negli anni 80 per rispondere alla necessità dei governi di rendere conto delle azioni pubbliche nei confronti della cittadinanza.

In quegli anni infatti, all’interno della pubblica amministrazione, si diffondono nuove tecniche di gestione manageriali che implicano  l’esigenza di misurare e valutare le performance delle amministrazioni pubbliche[2].

Si assiste quindi all’ affermazione di nuovi paradigmi organizzativi della PA,  basati sulla responsabilizzazione dei manager sui risultati[3], sulla direzione per obiettivi e sulla valutazione delle performance e aventi come precondizione imprescindibile la separazione tra politica e amministrazione (New Public Management).

A partire dagli anni 90 si assiste poi al passaggio dal government alla governance, basato principalmente sul coinvolgimento di tutti gli stakeholders socio-politici (Public Governance).

Il nuovo paradigma di Public Governance, che non si sostituisce al NPM, ma si aggiunge ad esso, superandone alcune criticità, è incentrato, oltre che sulla partecipazione ai processi decisionali di attori non istituzionali, anche sulla cooperazione tra diversi livelli di governo, finalizzata comunque alla costruzione di processi decisionali partecipativi ed aperti.

Si tratta di una multilevel governance, poiché si registra un’azione coordinata di governo tra attori di natura diversa ai vari livelli istituzionali. Si pensi, a livello nazionale, ai bilanci partecipativi, ai piani strategici urbani ed ai piani sociali regionali, mentre, a livello sovranazionale, alle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale cofinanziate dai fondi strutturali UE (ad esempio il FSE).

Tipologie ed effetti dell’accountability.

Si possono distinguere diverse forme di accountability, tutte finalizzate, come abbiamo precedentemente chiarito, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’agire pubblico:

– Accountability politica, quando si deve rendere conto ai partiti politici e da ultimo agli elettori;

– Accountability legale, quando si deve rendere conto agli organi dell’amministrazione giudiziaria;

– Accountability amministrativa, quando invece bisogna render conto ad autorità amministrative indipendenti, come l’ANAC;

– Accountability sociale, quando infine si deve rendere conto agli stakeholders, intesi quali gruppi di interesse.

La necessità di accedere all’informazione pubblica per valutare le performance delle amministrazioni pubbliche mette quindi in correlazione, come già detto, i due principi di trasparenza e accountability, nella piena consapevolezza che “la trasparenza deve essere lo strumento attraverso il quale poter misurare – cercando di tornare a un concetto virtuoso di “governo misurabile” – i risultati dell’azione amministrativa in relazione alle risorse che sono state assegnate. Maggiori sono i livelli di trasparenza, maggiore è la probabilità che molti aspetti dell’amministrazione possano essere misurati”[4].

Quanto agli effetti dell’accountability, per quanto già desumibili dalle considerazioni che precedono, diviene fondamentale quello di favorire, consentendo ai cittadini di partecipare in modo attivo alla gestione della macchina pubblica, un radicale cambiamento delle dinamiche di potere, anche e soprattutto al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

E’ evidente allora che trasparenza e accountability possono contribuire fortemente a migliorare i risultati dell’amministrazione, sia prevenendo fenomeni di maladministration, su cui ci soffermeremo nel prossimo capitolo, sia imponendo una rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholders, così come postulato nei nuovi paradigmi organizzativi della PA, ai quali abbiamo sopra accennato. 

Concludendo, la trasparenza e, con essa, la partecipazione facilitano l’accountability delle P.A., favorendo il corretto utilizzo delle risorse ed il raggiungimento dei risultati attesi, in linea con le finalità istituzionali e garantendo, di conseguenza, una maggiore responsabilizzazione del management interno.

La trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione

3.1. La trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione a livello internazionale e nazionale

Nella lotta alla corruzione a livello internazionale si inserisce, inter alia, la Convenzione dell’ONU contro la corruzione (UNCAC) di Merida del 2003, alla quale abbiamo avuto occasione di accennare nei precedenti capitoli e che pone l’accento sulla necessità di politiche di prevenzione amministrativa da coordinare alla repressione penale dei fenomeni corruttivi.

L’Italia ha sottoscritto e ratificato la Convenzione ONU, impegnandosi alla sua attuazione concreta.

La pressione a livello internazionale e la diffusa consapevolezza dei costi economici della corruzione sono alla base dell’approvazione nel nostro ordinamento della Legge 190/2012, altrimenti nota come Legge Anticorruzione.

Ebbene, il Legislatore focalizza l’attenzione sulla prevenzione dei comportamenti corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni e sull’esigenza di fare emergere i fenomeni di corruzione attraverso e con l’utilizzo di vari strumenti, tra cui la piena attuazione del principio di trasparenza, sulla scia delle indicazioni e raccomandazioni delle organizzazioni internazionali.

La Legge 190 interviene a vari livelli, prevedendo la nomina di un’Autorità nazionale anticorruzione e l’adozione di misure di prevenzione da applicare in tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui la trasparenza[5].

La trasparenza amministrativa, intesa come accesso alle informazioni e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la pubblicazione sui relativi siti, costituisce uno strumento sicuramente efficace nella lotta alla corruzione e alla maladministration, limitando in tal modo i rischi di un agire illecito.

In attuazione della delega contenuta nella Legge Anticorruzione, il   D. Lgs. n. 33 del 2013, meglio conosciuto come Decreto Trasparenza, interviene a disciplinare in maniera organica gli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni che le PA devono appunto pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” dei loro siti istituzionali.

Il Decreto, inoltre, riconosce in capo a chiunque, nel caso di inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi di pubblicità imposti dalla legge, un vero e proprio diritto di accesso civico a quelle informazioni e a quei dati senza dover motivare la richiesta di accesso [6].

Risulta evidente come l’istituto dell’accesso civico, nella disciplina dettata dal Legislatore del 2013, da un lato determini una responsabilità delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, un’opportunità per la società civile, in quanto, per un verso, “Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del D.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese”, per l’altro “Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni”[7] .

3.2. Oltre la Trasparenza “obbligatoria”

Per favorire una maggiore accountability, al di là della trasparenza prevista da specifiche disposizioni di legge, che prevedono la pubblicazione, secondo determinati tempi e modalità, di specifici dati ed informazioni, si può parlare di trasparenza “discrezionale” ogni qualvolta l’ azione della PA vada al di là dei requisiti minimi di pubblicità previsti dalla legge o dai regolamenti, come è avvenuto nella gestione dei fondi strutturali europei nel periodo 2007-2013.

Ebbene, in quella occasione si è verificato che diverse amministrazioni italiane ed europee, responsabili di quei finanziamenti, hanno pubblicato ulteriori informazioni oltre quelle previste, dimostrando la volontà di andare oltre il mero adempimento formale a favore di una maggiore accountability[8].

3.3.  L’accesso civico generalizzato in Italia (cd. FOIA) come ulteriore strumento di trasparenza

Nel nostro ordinamento, come in molti altri paesi europei, l’introduzione dell’accesso civico, come abbiamo sopra chiarito, è avvenuta soprattutto allo scopo di contrastare la corruzione pubblica.

A partire dal 2013, dunque, l’accesso civico rappresenta fondamentalmente uno strumento di lotta alla corruzione, finalizzato al controllo diffuso sull’amministrazione.

L’ulteriore intervento del Legislatore ordinario del 2015 (Legge Madia)

è volto ad introdurre una nuova forma di accesso civico (cd. accesso civico generalizzato) che si aggiunge agli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto del 2013 e riconosce che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti» e ciò «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/13).

E’ indubbio che il D. Lgs. 97/2016, attuativo della delega contenuta nella Legge Madia (L.124/2015), si ispiri apertamente alla legislazione FOIA nordamericana, ma è altrettanto evidente che l’ istituto dell’accesso civico generalizzato, nel nostro ordinamento, è posto fondamentalmente al servizio della trasparenza pubblica e della lotta alla corruzione, mentre la legislazione FOIA si fonda specificamente sul diritto della persona di essere informato e di informarsi.

A ben vedere, la legge FOIA (Freedom of Information Act) nordamericana del 1966, attribuisce un diritto di accesso ai documenti pubblici “to any person”, riconoscendo un diritto individuale all’informazione, il cd. “right to know”, cui corrisponde un dovere dell’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti[9].

La trasparenza rappresenta in altre parole lo strumento per garantire il soddisfacimento di quel diritto e non il fine a cui si mira.

Nel sistema italiano invece, con l’avvento del Codice della Trasparenza (come novellato dal D. Lgs. 97/2016) e, quindi, con l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, la tutela dell’interesse pubblico al controllo diffuso sull’amministrazione prevale sul diritto individuale all’informazione, mirando sostanzialmente, come abbiamo precisato sopra, a perseguire la trasparenza pubblica, quale strumento fondamentale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Successivamente, l’ANAC (Autorità Anticorruzione) ha adottato apposite Linee guida riguardanti le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato (Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309), mentre le modalità applicative relative alla presentazione della richiesta e i tempi di decisione sono state adottate dal Dipartimento della funzione pubblica (Circolare n. 2/2017).

Nel luglio 2020, il Dipartimento della funzione pubblica ha reso noti i dati sulle istanze di accesso civico generalizzato presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio[10]. Il Rapporto integrale “L’attuazione dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) nei Ministeri: i risultati del monitoraggio 2017 – 2019” è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione[11].

Trasparenza, Accountability ed Open government

4.1. Definizione di Open government

L’espressione “Open government” (amministrazione aperta) indica un modo di governo trasparente, partecipativo e responsabile nei confronti dei cittadini.

Un’amministrazione pubblica che applica i principi dell’Open government, permette alla popolazione di comprendere la sua attività, facilitando l’accesso alle sue informazioni, attraverso sistemi di condivisione dei dati e procedure efficaci di gestione degli archivi.

Trasparenza, partecipazione ed accountability, intesa  quest’ultima  come responsabilità del proprio operato e possibilità per i cittadini di chiedere conto all’amministrazione della propria azione, rappresentano in sostanza i tre principi basilari di un Open government.

E’ evidente che l’attuazione dei principi dell’Open government può condurre a un’erogazione più efficace dei servizi pubblici ad ogni livello, oltre che rafforzare la fiducia dei cittadini e ridurre la corruzione.

Quanto sopra espresso lo ritroviamo anche nella Raccomandazione 424 adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’ Europa  il 7 novembre 2018, in cui si legge, inter alia, che i sopra menzionati principi dell’Open government devono essere applicati alle cinque funzioni principali delle amministrazioni territoriali, ossia l’elaborazione del bilancio, l’aggiudicazione degli appalti, l’attività legislativa, l’elaborazione delle politiche e l’erogazione dei servizi[12].

A livello internazionale, infine, l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la qualità della buona governance a tutti i livelli di governo, adottando regole comuni per la realizzazione di un’amministrazione aperta, viene espresso nella Carta internazionale dei dati aperti (2015), adottata in occasione del Vertice mondiale dell’iniziativa “Open Government Partnership”, di cui si darà conto nel prossimo paragrafo.

4.2. Che cos’è l’OGP

L’acronimo OGP, ovvero Open Government  Partnership, è una iniziativa multilaterale di  Governi  volta a promuovere  politiche innovative che rendano le istituzioni pubbliche più aperte e responsabili, garantendo e realizzando la trasparenza della P.A, la

lotta alla corruzione ed i principi della democrazia partecipata. 

L’OGP nasce nel 2011 ed attualmente è composta da 70 membri, tra cui l’Italia.

Gli obiettivi dell’OGP sono esplicitati nella Dichiarazione sull’open government che gli Stati sottoscrivono tramite i rappresentanti dei rispettivi Governi, impegnandosi in particolare ad approvare un Piano  d’azione,  il  cui  contenuto  è  stabilito  in  modo partecipato con la società civile.

Il  primo  Piano  d’azione italiano del 2012 prevedeva misure  per  la  trasparenza,  l’integrità,  la  semplificazione  e  politiche  di  open data   a  sostegno  della  collaborazione  e  partecipazione  dei  cittadini  all’attuazione delle politiche pubbliche[13].

Particolarmente significativa, dal punto di vista dell’attuazione dei principi della democrazia partecipata, è la previsione, nel 4° Piano d’Azione nazionale per l’open government 2019-2021, pubblicato a giugno 2019, di un referente del mondo dell’associazionismo per ogni azione prevista dal Piano, il cui compito è massimizzare gli scambi tra Amministrazioni e società civile nella fase di attuazione e monitoraggio del Piano stesso.

Come si legge nella prefazione al 3° Piano d’azione italiano di Open Goverment[14], “per il nostro Governo l’Open Government, con i suoi principi ispiratori di trasparenza, cittadinanza digitale, partecipazione dei cittadini e accountability, rientra pienamente negli obiettivi complessivi di riforma della pubblica amministrazione, anche per riavvicinare i cittadini alle istituzioni”.

4.3. Dall’ Open government all’ Open State

Particolare attenzione merita l’attività dell’OCSE in materia di open government.

L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) svolge, in primis, il ruolo di dare sostegno ai Paesi in tutte le fasi della loro partecipazione alla partnership, coadiuvandoli anche nella elaborazione del piano d’azione nazionale.

Inoltre, nel 2015, l’OCSE ha svolto un’indagine sul coordinamento delle politiche sull’amministrazione aperta e sulla partecipazione del cittadino nel ciclo decisionale, coinvolgendo più di 50 paesi, i cui risultati sono poi confluiti in un Rapporto intitolato “Open Government – The Global Context and the Way Forward”, pubblicato nel 2016.

Tale Rapporto è alla base della Raccomandazione 140 in materia di open government, adottata dal Consiglio dell’OCSE il 14 dicembre 2017, alla quale vale la pena accennare per quanto in essa contenuto e per l’obiettivo finale che sembra voler perseguire.

L’OCSE, in primis, “raccomanda agli Stati membri (e a quelli che, pur non essendo membri, decidano di aderire comunque alla Raccomandazione) di elaborare, adottare e attuare strategie e iniziative per l’amministrazione aperta che promuovano princìpi di trasparenza, integrità, responsabilità (accountability) e partecipazione degli stakeholders nell’ideazione e nella prestazione delle politiche e dei servizi pubblici, in una maniera aperta ed inclusiva”[15].

Quanto sopra, specifica l’OCSE, dovrebbe avvenire a tutti i livelli di governo, in quanto gli enti locali, erogando la maggior parte dei servizi pubblici, sono proprio quelli con i quali i cittadini entrano maggiormente in contatto.

Tuttavia, da una più attenta analisi del suo contenuto, si può affermare che la Raccomandazione dell’OCSE si spinge oltre il concetto di Open government e, sulla base di quanto già riportato nel Rapporto del 2016, lo estende ad un livello più ampio, prospettando agli Stati la possibilità di passare da un’Amministrazione aperta ad uno Stato aperto.

Il passaggio dal concetto di “Open government” a quello di “Open State”, sembra dunque rappresentare il fine ultimo cui mira l’intervento dell’OCSE, intendendosi con l’espressione “open State”, “la situazione in cui i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, le autorità amministrative indipendenti e tutti i livelli di governo – fatti salvi i rispettivi ruoli e prerogative e, più in generale, l’indipendenza loro riconosciuta dagli assetti giuridici e istituzionali vigenti – collaborano, sfruttano sinergie e condividono buone pratiche ed esperienze tra di loro e con gli stakeholder per promuovere trasparenza, integrità, responsabilità e partecipazione degli stakeholder, a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva”[16].

Trasparenza ed Accountability nelle PP.AA.  Il valore dell’esempio

5.1. Il valore dell’esempio

Il valore dell’esempio è fondamentale per diffondere pratiche virtuose anche nelle pubbliche amministrazioni.

La diffusione di prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, partecipazione ed accountability, concetti esplicitati

ampiamente nei capitoli precedenti, rappresenta sicuramente uno strumento particolarmente significativo al fine di promuovere un cambio culturale nella pubblica amministrazione, al di là della mera applicazione del dettato normativo e dell’assolvimento di specifici obblighi imposti dalle leggi.

I profondi cambiamenti contenuti nelle recenti riforme della pubblica amministrazione (ai quali abbiamo accennato nel presente lavoro), finalizzati a rendere le PP.AA. più trasparenti ed aperte alla partecipazione degli stakeholders, impongono anche un’ analisi comparativa dei sistemi pubblici, al fine di fornire un utile contributo nell’individuazione di buone pratiche che possano essere adattate a diversi contesti.

Al contempo, facendo tesoro di dette esperienze, si possono introdurre elementi di novità che rispecchiano realtà e contesti specifici, creando anche punti di riferimento per altre amministrazioni, che intendono muoversi nella stessa direzione di maggiore trasparenza e accountability.

5.2. Il Premio OpenGov Champion[17]

Il Premio OpenGov Champion, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum (organismo che riunisce rappresentanti della società civile, dell’ università, di associazioni e centri di ricerca, nonchè di imprese, interessati ai temi dell’Open Government e alla loro applicazione[18]), è finalizzato a dare un riconoscimento alle amministrazioni pubbliche (e non solo), che si sono particolarmente distinte in attività caratterizzate dall’applicazione dei principi della trasparenza amministrativa, della partecipazione e dell’ accountability e, più in generale, che hanno posto in essere azioni di open government.

Come già osservato precedentemente, si intendono valorizzare i risultati raggiunti dalle amministrazioni virtuose promuovendone la conoscenza, al fine di coinvolgere in questi processi virtuosi un numero sempre più ampio di soggetti pubblici.

Il premio è stato istituito nel 2017[19], con l’invito rivolto ad enti ed aziende pubbliche di candidare progetti ed iniziative in una delle tre categorie in cui è strutturato il Premio: “Trasparenza e Open Data”, “Partecipazione e accountability” e “Cittadinanza e competenze digitali”.

Sul sito “OpenGov” è possibile rinvenire le cd. Amministrazioni Champion, premiate dal 2017 ad oggi.

A titolo meramente esemplificativo, senza voler entrare in alcun modo nel merito delle singole progettualità (tutte premiate da esperti del settore, che costituiscono il Comitato di Premiazione), merita di essere ricordato, per quanto riguarda la 1^edizione del 2017, il premio conferito alla Regione Campania, nell’ambito della categoria “Partecipazione e Accountability”, per il progetto “Campania Partecipa”: i cittadini protagonisti e la politica responsabile.

Per la stessa categoria,  vale la pena ricordare anche la menzione speciale conferita al Comune di Ancona, per il progetto finalista “Bilancio partecipato”.

Nella 2^ edizione del premio, svoltasi nel 2018, i riconoscimenti sono stati rivolti  alle organizzazioni della società civile, al fine di diffondere la cultura dell’Open Government nella società, oltre che nelle pubbliche amministrazioni.

Infine, la  terza edizione del Premio (2019), dedicata alle pubbliche amministrazioni, ha visto affermarsi, per la categoria “Trasparenza e Open Data”, la Regione Piemonte, con il progetto “Yucca la smart data platform, una piattaforma, rilasciata in modalità open source, che pubblica oltre 2 miliardi di dati pubblici e privati stimolando la connessione tra realtà diverse[20].

Bibliografia

Filippo Patroni Griffi, La Trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in www.federalismi.it, (2013), n.8, p.2

Luigi Reggi, Cosa è l’accountability, in Formez PA, (2017), p.3

Borgonovi, Fattore, Longo, Management delle Istituzioni Pubbliche, EGEA, Milano, 2009

Ermanno Granelli, Trasparenza, accountability, controllo. I tre pilastri per la prevenzione della corruzione, in UN NUOVO MANAGEMENT PUBBLICO COME LEVA PER LO SVILUPPO Atti del seminario “Istituzioni norme risultato”, 2016

Francesco Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione, in 59° Convegno di Varenna, 2013

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Trasparenza/AttiMateriaTrasparenza/AccessoCivico

Luigi Reggi, Normativa per la trasparenza e l’accountability, in Formez PA, (2017), p.4-5

Gianluca Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal “FOIA Italia”, in www.federalismi.it, (2018), n.19, p.7

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104167.pdf

https://www.foia.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/Monitoraggio-FOIA-2017-2019_Dfp-uid-luglio-2020-.pdf

https://rm.coe.int/trasparenza-e-open-government-commissione-per-la-governance-relatore-a/16808ee8b7

http://www.funzionepubblica.gov.it/attivita-internazionali/ogp

http://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/addendum-istituzioni.pdf

Stefano Marci, Dall’open government all’open State: la nuova raccomandazione dell’OCSE, in Senato della Repubblica, Esperienze (2018), n.30, p.19

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-03-2017/la-prima-edizione-del-premio-opengov-champion

http://open.gov.it/open-government-forum/

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-03-2017/la-prima-edizione-del-premio-opengov-champion https://yucca.smartdatanet.it/intro/#/

NOTE:

[1] Filippo Patroni Griffi, La Trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in www.federalismi.it, (2013), n.8, p.2

[2] Luigi Reggi, Cosa è l’accountability, in Formez PA, (2017), p.3

[3] Borgonovi, Fattore, Longo, Management delle Istituzioni Pubbliche, EGEA, Milano,  2009

[4] Ermanno Granelli, Trasparenza, accountability, controllo. I tre pilastri per la prevenzione della corruzione, in UN NUOVO MANAGEMENT PUBBLICO COME LEVA PER LO SVILUPPO Atti del seminario “Istituzioni norme risultato”, 2016

[5] Francesco Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione, in 59° Convegno di Varenna, 2013

[6] Filippo Patroni Griffi, op.cit., p. 6

[7]https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Trasparenza/AttiMateriaTrasparenza/AccessoCivico

[8] Luigi Reggi, Normativa per la trasparenza e l’accountability, in Formez PA, (2017), p.4-5

[9] Gianluca Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal “FOIA Italia”, in www.federalismi.it(2018), n.19, p.7

[10] https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104167.pdf

[11] https://www.foia.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/Monitoraggio-FOIA-2017-2019_Dfp-uid-luglio-2020-.pdf

[12]https://rm.coe.int/trasparenza-e-open-government-commissione-per-la-governance-relatore-a/16808ee8b7

[13] http://www.funzionepubblica.gov.it/attivita-internazionali/ogp

[14] http://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/addendum-istituzioni.pdf

[15] Stefano Marci, Dall’open government all’open State: la nuova raccomandazione dell’OCSE, in Senato della Repubblica, Esperienze (2018), n.30, p.19

[16] Stefano Marci, op.cit., p. 21-22

[17] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-03-2017/la-prima-edizione-del-premio-opengov-champion

[18] http://open.gov.it/open-government-forum/

[19] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-03-2017/la-prima-edizione-del-premio-opengov-champion

[20] https://yucca.smartdatanet.it/intro/#/

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto