12/02/2021 – Spese di gara a carico dell’aggiudicatario: STOP dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6787/2020).

Nei disciplinari di gara capita sovente, soprattutto con il proliferare di Centrali di committenza a livello nazionale e locale, di scovare clausole che obbligano gli operatori economici a sottoscrivere un patto unilaterale d’obbligo in base alle quali, all’atto dell’affidamento, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere le spese di gestione rivendicate dalla Centrale.

La questione è stata dibattuta soprattutto in ambito ANAC, come rappresentato perfino su questo portale (cfr. Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015; Delibera n. 1123 del 28.11.2018).

Con la Delibera n. 926 del 16.10.2019, in particolare, l’Autorità ha chiarito che “non esistono disposizioni legislative che abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto, con la conseguenza che la suddetta previsione all’interno dei bandi gara e/o disciplinari debba ritenersi illegittimanon sia conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante e/o centrale unica di committenza che inserisca nella lex specialis la previsione a carico dell’aggiudicatario circa il pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione delle procedure di gara su piattaforme telematiche

L’indirizzo, già di per sé autorevole, è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato che con la recentissima sentenza della V sezione, 3.11.2020 n. 6787, dirimendo un contenzioso che vedeva proprio coinvolti ANAC e ASMEL, ha decretato l’illegittimità della clausola inserita nella lex specialis per violazione dell’art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, così statuendo: “è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58», inserito dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario”.

La Decisione potrebbe assumere rilievo sia per le procedure di gara correnti che quelle già gestite e definite dalla piattaforma, ingenerando sviluppi di cui avremo cura di tenere informati gli utenti.

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