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In tema di responsabilità amministrativa:

1) l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’immagine della Pubblica Amministrazione non è in alcun modo riconducibile agli effetti della sentenza penale di condanna, derivando esclusivamente dalla pronuncia del giudice contabile; sicché deve escludersi che detto obbligo venga meno a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale [art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»)];

2) nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario non è invocabile il principio del ne bis in idem, atteso che tale forma di responsabilità riveste natura risarcitoria e sui generis, laddove quella penale assolve a una funzione prettamente punitiva.

Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 3 febbraio 2021, n. 22

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