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Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2157 del 1 febbrario 2021

Il 22 giugno 2017 la Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti conveniva in giudizio, avanti alla competente sezione giurisdizionale, la Banca d’affari X ed alcuni ex direttori generali ed alti dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerati tutti responsabili di illecita stipulazione, rinegoziazione, ristrutturazione ed anticipata chiusura (quest’ultima tra il dicembre 2011 ed il gennaio 2012) di alcuni contratti in prodotti finanziari derivati sottoscritti dallo Stato Italiano a copertura di rischi di interesse e di cambio su titoli del debito pubblico nazionale, via via emessi in valuta domestica ed estera.

Interveniva la sentenza n. 346 del 2018 con la quale la sezione giurisdizionale Lazio della Corte dei Conti dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti dei dirigenti del Ministero, stante la insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte discrezionali di merito sottese alla stipulazione dei contratti derivati da parte dello Stato.

La Suprema Corte, invece, a Sezioni Unite ha stabilito che “ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico, da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti”.

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