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Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze le risposte fornite dal medesimo Dipartimento in occasione di “Telefisco 2021”, svoltosi lo scorso 28 gennaio 2021.

I chiarimenti hanno riguardato principalmente le novità in materia di Tari, Imu, Imposta di soggiorno, Canone unico patrimoniale e iscrizione alla Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997.

Di seguito si riportano i quesiti posti al Ministero e il commento delle risposte fornite.

Rifiuti

Domanda

Il Dlgs. n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al Dlgs. n. 152/2006, alcune delle quali sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. In particolare, l’art. 183, comma 1, lett. b-ter, qualifica ‘rifiuti urbani’ i ‘rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies’. L’art. 184 del Tua, come modificato dal Dlgs. n. 116/2020, dispone al comma 2 che sono rifiuti urbani quelli di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), mentre al comma 3, lett. c) sono qualificati rifiuti speciali ‘i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2’. Alla luce del mutato quadro normativo, e considerato che nell’Allegato L-quinquies non è presente l’attività industriale, si chiede se:

a) le attività industriali siano comunque tenute al pagamento della quota fissa;

b) le attività industriali, producendo comunque rifiuti urbani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (come Uffici, Mense, ecc.), siano tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento a tali superfici.

Risposta

Alla luce del quadro normativo, il Mef ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della Tari.

Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

Rimane ferma l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Domanda

L’art. 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs. n. 116) del Tua prevede che le ‘utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani’. Il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 (introdotto dal Dlgs. n. 116/2020, sebbene la Tia 2 risulti non più applicabile), dispone che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale’.

Sulla base della lettura combinata degli artt. 198 e 238 si chiede:

a) se l’uscita dal pubblico servizio possa operare con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall’utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), oppure se l’Azienda può chiedere di uscire dal servizio pubblico producendo anche un contratto relativo ad una sola frazione di rifiuto;

b) nel caso in cui l’azienda non possa uscire dal servizio pubblico se non contrattualizzando tutte le frazioni di rifiuto urbano, se il Comune sia tenuto a riscrivere il proprio Regolamento per trasformare la riduzione della parte variabile della tariffa ancorata ai rifiuti speciali assimilati (ex art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013), non più presenti nel 2021 in riduzione per rifiuti urbani ‘simili’ avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comunque non solo alle Aziende una riduzione proporzionale della parte variabile, ma anche di continuare a permettere l’azzeramento della parte variabile senza che sia necessario uscire dal pubblico servizio.

Risposta

L’art. 3, comma 12, del Dlgs. n. 116/2020, modifica il comma 10 dell’art. 238, del Dlgs. n. 152/2006, non più vigente.

Il comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La norma subordina quindi l’esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

Diversamente, l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, prevede che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite oggetti autorizzati”. Questa norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso va attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020.

Inoltre, evidenzia il Mef, a differenza del comma 10 che riguarda l’abbattimento della “componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” nel caso di avvio al recupero, l’art. 1, comma 649 parla di rifiuti che “il produttore dimostra di aver avviato al riciclo”, laddove il riciclo costituisce un’operazione di recupero.

Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, secondo il Mef le stesse debbano essere contenute nel Regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il Regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 del menzionato art. 238. Se invece l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal predetto comma 10.

Imu

Domanda

Si chiede quale lettura dare al comma 48 della Legge n. 178/2020 che ha previsto una riduzione al 50% per un immobile posseduto da un soggetto non residente in Italia. In particolare:

– a differenza dell’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire, ma ‘a soggetti non residenti nel territorio dello Stato’, quindi anche non ‘Aire’, ma a condizione che siano titolari di pensione ‘maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia’;

– se sulla base di quanto sopra, il Comune è tenuto a riconoscere, ad esempio, l’assimilazione per un immobile posseduto da un cittadino tedesco che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

– ai fini Tari qual è il rapporto tra il comma 48 e l’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, posto che quest’ultima disposizione non risulta formalmente abrogata”.

Risposta

Il Mef conferma che l’art. 1, comma 48, della “Legge di bilancio 2021”, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di che trattasi, fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’Aire.

In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

  • titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;

A parere del Mef, le agevolazioni in argomento possono trovare applicazione anche nel caso descritto nel secondo punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Infine, in merito all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, per quanto concerne l’Imu, non essendo stata riproposta tale norma nella nuova disciplina introdotta nella “Legge di bilancio 2021”, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Lo stesso dicasi per quanto era previsto ai fini Tari.

Domanda

Due immobili situati sullo stesso piano sono attigui con rendite catastali distinte ed abitati dal nucleo familiare senza unificazione fiscale. Il primo intestato alla moglie il secondo intestato al marito.

Essendo entrambi abitati dal nucleo familiare (seppure con rendite distinte) si decade dal beneficio dell’abitazione principale ? In caso positivo la decadenza riguarda entrambi i coniugi o solo uno di essi ? Il Comune può contestare l’assenza dei requisiti relativi all’abitazione principale un anno ad uno dei coniugi e un anno all’altro coniuge ?”.

Risposta

Sul punto, non essendo stata effettuata neppure l’unificazione fiscale, si decade dal beneficio poiché non si riscontrano i requisiti previsti dalla Legge. Invero, l’art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 impone, ai fini dell’esenzione, che si tratti di un immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In caso di contestazione a seguito di accertamento da parte dell’Ente impositore, la decadenza dal beneficio riguarderà un solo immobile e sarà onere dei proprietari dimostrare in quale dei due immobili il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Affidamento delle attività di supporto alla gestione delle entrate locali

Domanda

L’art. 1 comma 805 della Legge n. 160/2019 ha previsto l’obbligo di iscrizione in Sezione separata dell’Albo ministeriale per i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali. La definizione dei criteri di iscrizione alla sezione separata devono essere adottate con apposito Dm., al momento non ancora approvato. Peraltro, la Legge n. 178/2020 ha prorogato di ulteriori 6 mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le società devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste.

Ebbene, la mancanza di una disposizione di regime transitorio, applicabile nelle more dell’istituzione della Sezione separata dell’Albo, crea dubbi interpretativi ed è peraltro foriera di contenzioso, non essendo chiaro se i Comuni, in assenza dell’istituzione della Szione speciale dell’Albo, possono procedere a bandire le gare per l’affidamento delle attività di supporto e se, in caso di risposta positiva, possono prescindere dal richiedere il requisito di iscrizione all’Albo, ovvero se sono tenuti (in assenza della Sezione speciale) a richiedere l’iscrizione all’Albo attualmente esistente.

Risposta

Nelle more dell’emanazione del Decreto Mef, il quale dovrà stabilire le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da essi partecipate, secondo il Mef tali soggetti devono comunque richiedere l’iscrizione nell’Albo in questione.

Imposta di soggiorno e ruolo dei gestori delle strutture ricettive

Domanda

L’art. 180 del Dl. n. 34/2020 ha cambiato radicalmente la disciplina dell’Imposta di soggiorno, con particolare riferimento al rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune. In particolare, il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) ed è tenuto al rispetto di diversi obblighi previsti per legge (come la presentazione di una Dichiarazione annuale) e dal Regolamento comunale, soggetto all’applicazione di sanzioni per omessa o infedele Dichiarazione nonché per omesso, ritardato o parziale pagamento.

Non è comunque del tutto chiaro se, alla luce di tali modifiche, permanga o meno in capo al gestore della Struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina (tra cui si segnala la Sentenza n. 22/2016 della Corte dei conti – Sezioni Riunite).

La VI Sezione Penale della Cassazione ha recentemente affermato che a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Dl. n. 34/2020) non è più configurabile il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del Tributo il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (Sentenza n. 30227 del 30 ottobre 2020). Pertanto i gestori delle strutture ricettive non dovrebbero più essere considerati Agenti contabili. Tuttavia, alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture ricettive restano Agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 (Corte dei conti Sicilia – Sentenza n. 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana – Sentenze n. 273 del 30 settembre 2020 e n. 286 del 4 novembre 2020).

Posto che la questione è di particolare rilevanza, attesi gli adempimenti a carico degli Agenti contabili, tra cui la resa del conto giudiziale con obbligo di parifica da parte dei Comuni, si chiede quale orientamento devono seguire i Comuni”.

Risposta

Secondo il Mef vi è un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’art. 178 del Rd. n. 827/1924, conseguenti linearmente al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.

Esonero Tosap/Cosap

Domanda

L’art. 181, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2020 ha introdotto l’esonero dal pagamento della Tosap/Cosap per ‘i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche’, relativamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020. Per gli stessi soggetti l’art. 9-ter del Dl. n. 137/2020 ha previsto l’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui ai commi 837 e ss. della Legge n. n. 160/2019, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Considerato che le disposizioni normative richiamate fanno riferimento ai ‘titolari’ di concessioni o autorizzazioni, si chiede se l’esonero è estensibile anche agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati (i cosiddetti ‘spuntisti’).

Risposta

Se il rapporto è oggetto di un provvedimento di concessione permanente, il soggetto titolare della concessione in discorso è tenuto a corrispondere regolarmente i Tributi e i Canoni in vigore fino al 31 dicembre 2020 e il canone patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2021. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi di non utilizzo da parte del titolare della concessione per l’occupazione temporanea della porzione di area adibita a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pagamento del tributo o del canone è già assolto dal titolare della concessione permanente.

Diverso è il caso in cui l’occupazione effettuata dallo “spuntista” si inquadri nelle cosiddette rotazioni, che prevedono l’utilizzazione tramite prestabilita periodica rotazione dell’insieme dei posteggi. In tale ipotesi l’occupazione effettuata dai soggetti in questione ha carattere temporaneo e beneficia dell’esenzione in quanto il soggetto occupa uno spazio di cui è titolare.

Nuovo Canone unico

Domande

Considerato che in presenza contestuale dei 2 presupposti, di cui all’art. 1, comma 819, lett. a) – occupazione di suolo pubblico – e lett. b) – diffusione di messaggi pubblicitari – della Legge n. 160/2019, non si applica il Canone per l’occupazione di suolo pubblico di cui alla lett. a), nell’ipotesi di mezzo pubblicitario installato su strada provinciale del Centro abitato di un Comune con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, la Provincia perde il gettito relativo al prelievo per l’occupazione di suolo pubblico ? Inoltre, come si giustificherebbe l’eventuale assenza di gettito con il diritto di proprietà sulla strada ?

Stante il tenore letterale dell’art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, per cui le Province possono riscuotere solo canone avente quale presupposto l’occupazione di suolo pubblico, come vengono regolati i rapporti sul piano amministrativo, in ragione della circostanza che l’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari è rilasciata dal proprietario delle strade, ai sensi del ‘Codice della Strada’ ?

Nelle strade di competenza della Provincia, si potrebbe ipotizzare una condivisione del prelievo sulla pubblicità lungo tali strade, fra Provincia e Comune ?”.

Risposte

Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione non è di competenza dell’Ente proprietario della strada, in quanto l’art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 285/1992, dispone che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di Centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada, che nel caso di specie è la Provincia.

Per quanto riguarda il Canone patrimoniale il comma 819 della Legge n. 160/2019 distingue i 2 presupposti impositivi del Canone in questione, mentre il comma 820 dispone che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni.

Tale Principio risponde all’esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie, principio che in passato era stato consolidato nell’art. 63, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in cui gli Enti coinvolti sono diversi. Tale perdita di gettito, quindi, può essere recuperata dalla Provincia sulla base di quanto stabilito dalla disposizione prevista dal comma 817.

La possibilità di condivisione del prelievo tra i 2 Enti è esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni appena indicate.

Domanda

Preso atto che l’art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, dispone l’invarianza di gettito con la precisazione che viene ‘fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe’, è possibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 826, 827, 827 e 829 ?.

Risposta

Il Ministero ritiene possibile modificare le tariffe standard, ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressamente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 che riguarda l’occupazione effettuata nelle aree di mercato e consente un aumento delle tariffe previste per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura massima del 25%.

Domanda

A differenza della disciplina Tosap e della facoltà concessa in materia di Cosap, non è previsto il prelievo per le servitù di pubblico passaggio in aree private. Queste fattispecie, pertanto, vanno considerate escluse dal presupposto o sono attratte dal prelievo, in ragione del principio della dicatio ad patriam ?”.

Risposta

Il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presupposto impositivo la servitù di pubblico passaggio. Pertanto non si può fare riferimento alla dicatio ad patriam poiché la stessa costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo.

Domanda

La tariffa standard si applica a tutte le categorie di occupazione o è possibile prevedere modifiche alla tariffa unica di cui al comma 829 ?”.

Risposta

La tariffa di cui al comma 829 costituisce anch’essa una tariffa standard, al pari di tutte le altre indicate nella disciplina del canone e come tale può essere modificata dall’Ente in base al principio contenuto nel comma 817.

Domanda

Ai sensi del comma 822, l’omesso versamento comporta la qualifica di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva. In tale circostanza devono essere applicate le sanzioni di cui alla lett. g) ed h) del comma 821? Oppure l’Ente, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione all’art. 7-bis del Tuel, può stabilire una specifica percentuale sul Canone dovuto ?”.

Risposta

L’omesso versamento non vale a qualificare l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari come abusive. Nel caso di omesso versamento non si applica la previsione di cui all’art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019, ma solo la sanzione prevista dalla lett. h), stabilita in misura non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lett. g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del “Codice della Strada”.

Non si può prendere in considerazione la sanzione di cui all’art. 7-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo diversa disposizione di legge. Quest’ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede anche l’applicazione di quelle stabilite dal “Codice della Strada”. Tale circostanza comporta l’inapplicabilità della sanzione ammnistrativa di cui all’art. 7-bis.

Domanda

Stante la mancata proroga circa l’entrata in vigore del Canone unico di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, si chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 del regolamento approvato entro il 31 gennaio 2021 (data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione comunale) stante la natura di regolamento delle entrate, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000”.

Risposta

Il Ministero conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 dei Regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021, termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali.

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