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Nell’accogliere ricorso avverso l’esclusione da procedura di affidamento diretto Tar Puglia Bari Sez. I, 05/ 02/2021 n. 243 stabilisce come, in caso di soccorso istruttorio non dovuto, l’inosservanza del termine per l’integrazione documentale non può determinare l’esclusione dell’operatore.

Queste le motivazioni del tarpuglia243 2021:

 

Così circoscritto il perimetro della controversia, è all’esame del primo motivo di ricorso che ci deve arrestare, risultando l’esclusione palesemente illegittima, come sostenuto dalla ricorrente ed evidenziato dal Collegio in fase cautelare, senza, tuttavia, sortire l’auspicata revisione in autotutela delle determinazioni comunali.

L’art. 12 del Disciplinare richiedeva, in tema di requisiti di capacità economica e finanziaria, il “Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera c) del Codice, di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari a n. 2 (due) volte l’importo a base di gara (per le forniture) come di seguito specificato.

4 -Forniture di arredi ed allestimenti € 74.306,80

5 -Forniture tecnologie multimediali € 58.904,62

Totale € 133.211,42”

La ricorrente, come emerge dalla piana consultazione dell’allegato telematico n.7 del ricorso, depositato in data 10.7.2020 ha dichiarato:

“2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

di essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera c) del Codice, di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari a n. 2 (due) volte l’importo a base di gara (per le forniture) come di seguito specificato.

4 -Forniture di arredi ed allestimenti € 74.306,80

5 -Forniture tecnologie multimediali € 58.904,62

Totale € 133.211,42”

più precisamente per un totale pari ad €______”, riportando il totale immediatamente sotto i due addendi, invece che nello spazio a ciò riservato nel modello predisposto dall’Ente.

La circostanza è pacifica ed incontestata e documentalmente verificata.

Non vi sono margini per ritenere che l’indicazione in un rigo diverso da quello riservato nel modulo possa ritenersi rilevante, perché, se così fosse, si seguirebbe un’interpretazione talmente formalistica da risultare in contrasto con i più elementari canoni di buona fede e di ermeneutica secondo il principio di conservazione.

Resta, pertanto, ignota la ragione del soccorso istruttorio, rivelatosi privo di fondamento, essendo stati soddisfatti pienamente i requisiti dichiarativi richiesti dal bando.

Ne consegue che l’integrazione dichiarativa è stata erroneamente richiesta ed il suo mancato adempimento è del tutto irrilevante, perché a monte l’Ente non avrebbe dovuto procedere ad alcuna attivazione del soccorso istruttorio che, essendo superfluo, non può produrre alcuna conseguenza in caso di inosservanza.

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