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Un sindaco ha chiesto un parere in merito agli artt. 101, comma 3, lett. d), e 113, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, e se sia legittimo riconoscere gli incentivi tecnici ai dipendenti dell’ente e al DL, che svolge anche la funzione di coordinatore ex d.lgs. 81/2008.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 7/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2021, hanno chairito che, ai sensi del citato art. 113, comma 2, del Codice appalti, la funzione di coordinatore non può essere remunerata, in quanto la ratio perseguita dal Lgeislatore è quella di distinguere tra le attività elencate al comma 1 della stessa disposizione, tra le quali è presente l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da quelle indicate al comma 2 ove tale attività non è indicata.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna hanno osservato che nel caso in cui, come prescritto dall’art. 101, comma 3, lett d), il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, per la DL remunererà tutte le attività svole dallo stesso ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui, invece, il DL non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva (ex art. 101, comma 2, d.lgs. 50/2016) , sarà applicabile la fattispecie di cui all’art. 113, comma 3, che dispone che gli incentivi tecnici siano erogabili anche ai collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2.

 

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