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La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di documentazione relativa a una pratica edilizia a cui era stato già negato, allo stesso soggetto istante, l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.

Rispetto a documenti, dati e informazioni, relativi al procedimento inerente al permesso di costruire, occorre considerare che il legislatore statale ha previsto un preciso regime di pubblicità solo per l’atto finale del procedimento, sancendo che «Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio» e che «Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio» (ivi, comma 6).

Il Garante, richiamando le argomentazioni del RPCT ribadisce che, nel caso in esame, l’istanza di accesso civico ha a oggetto una documentazione davvero molto vasta, comprendendo, fra l’altro, oltre gli estremi del permesso di costruire, anche tutta la documentazione integrale presentata nel corso degli anni, fra cui le SCIA presentate con le relative varianti, agibilità, innumerevoli planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze (acquedotto-enel-gas-smaltimento acque reflue), impianti (termici ed elettrici), collaudi, tabelle riepilogative, elaborati e relazioni tecniche, lettera di risposta alle richieste e prescrizioni, attestato di pagamento dei diritti di segreteria, materiale fotografico, procure, nonché i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, con schede programma, relazione, verifiche di conformità, documentazione fotografica/elaborati tecnici (planimetrie, rilievi, progetto architettonico di massima, nonché visure castali con i dati di ripartizione proprietaria fra i soggetti interessati, schede relative al patrimonio aziendale sia immobiliare che strumentale (dotazione mezzi, attrezzature, ecc.), il numero e la qualifica degli addetti, i dati di produzione, ed ogni altro dato relativo la consistenza e l’organizzazione aziendale (nel caso specifico, oltre quanto sopra, vengono indicati i dati relativi la presenza di due soggetti con invalidità civile al 100% e riportate le piante dei loro alloggi), ecc.

Si tratta di materiale contenente atti, dati e informazioni – di tipo anche personale – di natura molto eterogenea. In quasi tutte le parti sono contenuti riferimenti a dati personali. Il riferimento è, ad esempio, ai titoli di proprietà; ai nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono riferiti al titolare dell’intervento, in qualità di proprietario, o del relativo rappresentante; ai dati dei tecnici incaricati (progettista, direttore dei lavori, assuntore delle opere, ecc.); a informazioni sulla tipologia di intervento; all’ubicazione, ai dati catastali e di destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso; alle dichiarazioni concernenti il versamento degli oneri; ai rilievi fotografici dettagliati della proprietà privata, alle procure, alle fotocopie di documenti d’identità,  etc. Si tratta in molti casi di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’Azienda controinteressato – che non risultano peraltro essere stati coinvolti nel procedimento di accesso civico – quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo.

Afferma quindi l’Autorità che sul punto, è l’amministrazione destinataria della richiesta a dover valutare, in primo luogo, anche la possibilità – laddove ritenuto necessario – di avviare eventualmente un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità».

In tale quadro – ai sensi della normativa vigente, delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – si ritiene, in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alla documentazione inerente pratiche relative a titoli abilitativi edilizi (cfr., fra gli altri, i pareri resi nei provv. n. 68 dell´8/2/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8052934; n. 25 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688896; n. 1 del 3/1/2019, cit.), che l’ostensione dei dati personali contenuti nella documentazione richiesta tramite l’accesso civico – anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) – può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Sotto tale profilo, si non si hanno obiezioni rispetto a quanto osservato dal RPCT laddove ha evidenziato che «La richiesta di accesso civico generalizzato de qua, estesa a tutta la pratica edilizia comprensiva anche degli elaborati tecnici e grafici, del materiale fotografico, delle relative varianti nonché della pratica di agibilità investirebbe infatti, oltre ai dati oggetto di pubblicità, anche una ampia ed ulteriore serie di informazioni di diversa specie e natura, quali, in particolare, i dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, i dati e le informazioni, anche economiche, sull’azienda medesima nonché i dati tecnici desumibili dagli elaborati grafici, inerenti il progetto assentito da questo Ente» e che «In questi termini, la richiesta di accesso civico generalizzato appare ex se eccedere le finalità di cui all’articolo agli articoli 1 e 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, andando ben oltre allo “scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”», per il quale «al limite, potrebbero bastare utili dati statistici riguardanti il numero e la tipologia degli atti, la tipologia degli interventi, ecc., […]».

Per altro verso, si richiama, in ogni caso, l’attenzione del Comune sulla necessità di valutare – considerando il richiamato regime di pubblicità dei documenti forniti in sede di accesso civico – l’esistenza di ulteriori interessi privati che vanno adeguatamente presi in considerazione ai fini del riscontro dell’accesso civico, previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), connessi. Ciò considerando anche la circostanza che, come evidenziato dal RPCT, andrebbe tutelata la protezione dell’opera intellettuale riferibile agli elaborati tecnici e progettuali rispetto al soggetto che li firma e che, nell’opposizione all’accesso civico, anche il soggetto controinteressato ha evidenziato che l’ostensione di tutta la documentazione contenuta nelle pratiche edilizie può comportare un pregiudizio alla propria Azienda e alla protezione «[de]gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali» (art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs 33/2013).

Per tutto quanto sopra considerato, limitatamente ai profili di competenza, si concorda con l’osservazione del RPCT, laddove è indicato che «L’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe quindi a costituire […] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali» e non vi sono ragioni per dissentire, in relazione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dalla soluzione proposta dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la quale sussistono «ragioni per respingere l’istanza di accesso generalizzato ovvero per limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001».

Il parere del Garante

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