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Cons. Stato, Sez. II, sent. 28/01/2021 n. 850 (link).

Il Collegio ritiene di ribadire quanto stabilito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 secondo cui tra le circostanze che risultano idonee a giustificare l’opzione di bandire nuove procedure selettive, in luogo dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, vi è quella delle modifiche delle materie concorsuali come, per esempio, l’introduzione di una prova di lingua straniera. Altra circostanza è quella di una più specifica indicazione, nel nuovo bando, dell’oggetto delle prove concorsuali rispetto a quelle previste nel precedente.

Inoltre un lungo lasso di tempo trascorso tra le due procedure concorsuali (bandite a distanza di circa otto anni, nella vicenda), sostiene la scelta di indire un nuovo concorso con la necessità di reperire personale preparato secondo le più attuali ed impellenti necessità, e con piena dimestichezza e padronanza delle più moderne tecniche informatiche.

Infine, la scelta dell’Ente di reperire per la copertura del posto (di vigile urbano, nella vicenda) personale con conoscenza della lingua inglese e dell’informatica è frutto di una valutazione discrezione del tutto logica e ragionevole per i motivi sopra detti e che, perciò, non può essere sindacata in sede giurisdizionale, a pena in caso contrario di inammissibili ingerenze del G.A. nel merito delle scelte amministrative.

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