14/04/2021 – Servizi di ingegneria e architettura: Non solo ai professionisti

Servizi di ingegneria e architettura: Non solo ai professionisti

Partecipazione alle gare anche di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura l’1 aprile 2021 il Disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020“; il provvedimento approvato è stato trasmesso, al Senato dove è in corso l’esame da parte della 14a Commissione Permanente (Politiche dell’Unione europea).

L’originario testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati con modifiche ed integrazioni e nel dettaglio sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 8 rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273” con cui vengono modificati alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici di cui D.Lgs. 50/2016, al fine di adeguarlo a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta al comma 1 dell’art. 8 in esame, la lettera a), che modifica l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/16) in cui sono elencati i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 45, definisce, in via generale, la nozione di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, mentre all’art. 46 elenca per i servizi di architettura e di ingegneria gli operatori economici ammessi alle procedure di appalto.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE (gruppi europei di interesse economico), raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità’ economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

La norma in esame aggiunge nel suddetto elenco degli operatori economici, previsto dall’art. 46, comma 1, la lettera d-bis), che prevede la partecipazione alle procedure di appalto anche di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Conseguentemente, si interviene altresì sulla lettera e) dell’art. 46, al fine di introdurre tali nuovi soggetti tra quelli ammessi nei raggruppamenti temporanei.

Viene inoltre sostituito il comma 2 dell’art. 46, al fine di consentire anche a tali soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura di poter partecipare alle procedure di appalto, con il solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara, per un determinato periodo.

Il comma 2 dell’art. 46 specifica che, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

L’intervento in commento richiama quanto recentemente deciso dalla Corte di giustizia UE, che nella sentenza dell’11 giugno 2020, C‑219/19 (leggi articolo) ha stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

 

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