09/04/2021 – Sull’onere motivazionale “unitario” nei casi dell’in house providing

Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021 n. 2102

L’art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici impone che l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione: 

a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato, che rende legittimo l’in house soltanto in caso didimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe;

 b) la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house. 

Risulta altresì legittima la motivazione “unitaria” della scelta di ricorrere all’affidamento in house, costituendo i “benefici per la collettività” e le “ragioni del mancato ricorso al mercato” le due facce di una medesima realtà, di cui colgono, rispettivamente, gli elementi “positivi” (inclinanti la valutazione dell’Amministrazione verso l’opzione gestionale di tipo inter-organico) e quelli “negativi” (sub specie di indisponibilità di quei “benefici” attraverso il ricorso al mercato).

 

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