Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021 n. 2102
L’art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici impone che l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione:
a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato, che rende legittimo l’in house soltanto in caso didimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe;
b) la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house.
Risulta altresì legittima la motivazione “unitaria” della scelta di ricorrere all’affidamento in house, costituendo i “benefici per la collettività” e le “ragioni del mancato ricorso al mercato” le due facce di una medesima realtà, di cui colgono, rispettivamente, gli elementi “positivi” (inclinanti la valutazione dell’Amministrazione verso l’opzione gestionale di tipo inter-organico) e quelli “negativi” (sub specie di indisponibilità di quei “benefici” attraverso il ricorso al mercato).