12/04/2021 – Risarcimento danni e colpa dell’Amministrazione se il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione

Risarcimento danni – Presupposti – Colpa della P.A. Revoca di provvedimento – Illegittimità accertata con giudicato per difetto di motivazione – Non comporta l’accertamento della colpa risarcitoria

      Dall’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della illegittimità della revoca di un piano di lottizzazione non consegue l’automatico accertamento della colpa in capo all’amministrazione che aveva adottato il piano, ove l’annullamento sia stato disposto per difetto di motivazione e non perché sia stata valutata la legittimità della condotta che aveva portato all’adozione del piano stesso (1). 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità della revoca del piano di lottizzazione non si era spinta anche ad affermare la “colpa” dell’Amministrazione.

Il Giudice si è, infatti, limitato all’analisi del motivo di gravame volto a sindacare l’atto oggetto del suo scrutinio (id est, il provvedimento di revoca del piano di lottizzazione) sotto il profilo – il primo nell’ordine logico – della c.d. “violazione di legge”. Avendo accertato che l’Amministrazione aveva fatto un uso errato delle norme regionali e nazionali in tema di “misure di salvaguardia” (pretendendo di applicarle anche prima della formale adozione del nuovo strumento urbanistico), ha ritenuto tale vizio “assorbente” e dunque sufficiente per pervenire all’annullamento del provvedimento.

E poiché l’annullamento “per violazione di legge” di un provvedimento amministrativo non implica – di regola – alcun esame sulla “colpa” dell’Amministrazione che lo ha posto in essere (accertamento necessario per i soli giudizi risarcitori), è evidente che la “questione della colpa” non è (né può essere ritenuta) rimasta “assorbita” nel giudicato che ha sancito la illegittimità della revoca.

Il C.g.a. ha inoltre aggiunto che affermare l’illegittimità di un ‘provvedimento di revoca’ di un atto amministrativo non significa in alcun modo affermare automaticamente (o implicitamente) anche – e per relativo converso – la legittimità dell’atto che era stato revocato. 

È noto, infatti, che la regola – tipica dei processi ordinari – secondo cui il giudicato “assorbe il dedotto ed il deducibile” (chiudendo pertanto ogni questione, anche se non trattata), non opera in sede di giurisdizione generale di legittimità; e che comunque nel c.d. processo amministrativo di annullamento ben può accadere (ed accade sovente, fisiologicamente) che il Giudice – la cui attività giurisdizionale è fortemente condizionata dai motivi di gravame introdotti dalla parte ricorrente e comunque dalle domande delle parti – finisca per soffermarsi ad esaminare esclusivamente l’atto (e cioè la legittimità del provvedimento), senza spingere la sua conoscenza sull’intero “rapporto” (emergente dalla controversia) fra cittadino ed Amministrazione.

Da tutto quanto fin qui osservato deve concludersi che l’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della delibera commissariale di revoca del piano di lottizzazione dell’area di proprietà della società appellante non ha affatto sancito (e men che mai con efficacia di giudicato) la piena legittimità della delibera con cui il piano di lottizzazione era stato (illo tempore) approvato (prima che venisse revocato); né, dunque e comunque, la colpevolezza della condotta del Commissario straordinario (o della Amministrazione commissariale, così può essere e sarà in seguito definita per distinguerla dalla Amministrazione comunale agente in via ordinaria) nell’aver proceduto alla revoca di tale delibera.

C.g.a. 7 aprile 2021, n. 295 – Pres. De Nictolis, Est. Modica de Mohac

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