09/04/2021 – Corte dei Conti. Le assunzioni ex art. 110 non rientrano tra i contratti flessibili che consentono la stabilizzazione

 Corte dei Conti Puglia 22/2021

Sorprende che sia necessario il ricorso alla magistratura contabile per l’affermazione di un principio esplicitamente affermato nella norma di legge. In ogni caso, i magistrati, interrogati sulla questione ribadiscono che Il comma 7, dell’art. 20, d.lgs. 75/2017, prevede che «Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 20, comma 7, d.lgs. 75/2017, la risposta al primo quesito, relativo all’astratta riconducibilità dei contratti ex art. 110 Tuel nel novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione, non può che esser negativa.

Peraltro, già prima del chiaro intervento normativo del 2017 e con riferimento a precedenti misure di superamento del precariato nella pubblica amministrazione introdotte dal legislatore, la giurisprudenza contabile si era orientata nel senso di escludere la possibilità di un’eventuale stabilizzazione dei rapporti instaurati ex art. 110 del d.lgs. n.267/2000.

Era stato in particolare osservato che «la norma contenuta nell’art. 110 (…) ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo (…)», con la conseguenza che «l’istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all’incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può pertanto essere suscettibile di stabilizzazione.

In senso conforme al su richiamato orientamento giurisprudenziale, si era espresso, altresì, il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione n. 14/2007, osservando che il contratto ex art. 110 Tuel «risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico» (cfr. risoluzione Dipartimento della Funzione pubblica n. 14/2007).

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