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Corte Costituzionale, 31/3/2021 n. 52

Sull’illeg. cost. dell’art. 8, c. 18, della l.r. Sardegna n. 48/2018, che limita i contributi regionali delle associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, c. 18, della l.reg. Sardegna n. 48 del 2018, che autorizza l’erogazione di contributi in favore delle “associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità e favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali”, escludendo dall’erogazione dei contributi regionali i soggetti con forma giuridica diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della qualifica di onlus, nonché le associazioni che – pur svolgendo tali attività – sono prive di tale qualifica. Infatti, sebbene il legislatore regionale può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle provvidenze, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento, questa scelta, peraltro, non è esente da vincoli di ordine costituzionale, primo fra tutti quello imposto dal rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Nel caso di specie, è irragionevole il requisito della forma giuridica previsto dalla disposizione censurata come condizione per l’accesso al beneficio regionale. Se infatti non vi è dubbio che la ratio della disposizione è la promozione di servizi sociali nel territorio regionale attraverso un ampio coinvolgimento degli enti del Terzo settore, la distinzione fondata esclusivamente sullo status giuridico proprio di alcune associazioni (e l’esclusione dei soggetti che non soddisfano il requisito) risulta priva di alcun collegamento con la funzione delle prestazioni erogate, determinando conseguenze incoerenti con la stessa ratio della disposizione impugnata. La limitazione si incentra, infatti, su una particolare categoria di soggetti, non distinguibile da tutte le tipologie di enti che svolgono le medesime attività di interesse generale e che rientrano nelle altre categorie previste dal Codice del Terzo settore. Proprio nell’ambito degli interventi regionali a sostegno delle politiche sociali, è stato, difatti, già ritenuto che il criterio meramente formale della struttura giuridica dei beneficiari non costituisce un adeguato indice di meritevolezza, ai fini della concessione di contributi finanziari, e non giustifica, sul piano della ragionevolezza, la scelta regionale. Inoltre, il principio di sussidiarietà impegna le Regioni a favorire e sostenere l’autonoma iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale. Tale impegno non può ritenersi rispettato dalla circostanza che l’intervento regionale si limiti a non ostacolare quelle stesse iniziative, poiché le Regioni sono tenute a valorizzare e promuovere il ruolo degli enti del Terzo settore, favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento, in conformità al loro ruolo nella società civile.

 

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