23/09/2021 – Decreto Infrastrutture n. 121/2021: modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” in vigore dal 11 settembre 2021.

L’art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche) prevede:

comma 6: “All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e’ riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022»”.

comma 10: “Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.

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