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Il Tar Lazio (9463/2021) esamina il caso di un cittadino che essendo vicino di immobile di un locale commerciale ottiene il diniego da parte del Comune per l’accesso ai documenti relativi a:

1) Licenza

2) Relazione tecnica di impianto acustico

3) Domanda inoltrata alla Polizia locale

4) Nulla Osta

5) Autorizzazioni per il posizionamento di canne fumarie

6) Autorizzazioni per altri eventuali impianti alternativi, quali cappe a carboni attivi e le relative attestazioni di conformità e manutenzione.

Il Comune rigetta la richiesta ritenendo carente l’interesse del richiedente, oltre che per l’opposizione del controinteressato.

I giudici del TAR, invece, accolgono il ricorso ribadendo che “il rapporto di vicinato costituisce di per sé un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l’accesso agli atti amministrativi del proprietario adiacente / viciniore”, poichè sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con l’immobile in cui l’attività commerciale viene esercitata e che pertanto, il vicino abbia un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, dai rischi e dai pregiudizi derivanti dalle condotte poste in essere nelle adiacenze del suo immobile dal controinteressato o anche a far rispettare le leggi in materia edilizia e di salubrità degli ambienti

E aggiungono inoltre che ” in simili ipotesi non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto alla privacy, sussistendo l’interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle licenze commerciali ed alle autorizzazioni sanitarie ed edilizie dell’attività commerciale esercitata dal vicino. (cfr. in materia edilizia (T.A.R. Lazio, Roma , sez. II bis, 11/02/2021 , n. 1729);

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