22/09/2021 – La mera indisponibilità soggettiva del personale interno non equivale a mancanza oggettiva di professionalità, e non giustifica il ricorso a professionisti esterni.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Campania, deliberazione n 227 del 16 settembre 2021

Per quanto concerne il ricorso alle professionalità interne, l’Amministrazione ha allegato documentazione comprovante l’avvenuto interpello indirizzato al personale tecnico interno e di altre amministrazioni, con il quale è stata chiesta al personale tecnico in possesso dei requisiti richiesti la semplice disponibilità a svolgere il predetto incarico precisando, altresì, che “per le prestazioni in argomento non sono previsti compensi ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016”.

In seguito all’esito infruttuoso dell’interpello si è deciso di affidare all’esterno i tre livelli di progettazione.

Sul punto, si sottolinea, inoltre, come l’indizione dell’interpello per acquisire la disponibilità alla progettazione de qua di professionalità interne non appaia, di per sé, idoneo a fondare, in caso di assenza di domande, la scelta successiva di ricorrere alla progettazione esterna.

Il ricorso al mercato non può fondarsi sulla mera indisponibilità del personale dell’Amministrazione; ciò che rileva è, invece, una puntuale verifica della oggettiva assenza di professionalità interne idonee o, quanto meno, delle difficoltà oggettive connesse allo svolgimento dell’attività di progettazione in aggiunta alle altre funzioni d’istituto.

Solo in tal caso, può dirsi integrato il requisito che legittima l’esternalizzazione della progettazione degli interventi di cui si discorre.

In sintesi, la mera indisponibilità di soggetti dotati della necessaria professionalità non integra il requisito che consente di attingere al mercato per svolgere il servizio de quo, considerato che tale requisito postula l’assenza effettiva ed oggettiva di personale idoneo (dell’Amministrazione procedente o di altre amministrazioni), e non la mera indisponibilità soggettiva, intesa come mancata spontanea adesione all’interpello.

Dagli atti di cui si dispone, non emerge che tali verifiche (particolare rilevanza dei lavori ed effettiva assenza di professionalità interne) siano state concretamente effettuate dall’Amministrazione procedente, nella fase antecedente alla scelta di esternalizzare la progettazione de qua.

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