27/09/2021 – Inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.

Processo amministrativo – Ricorsi elettorali – Istanza misure monocratiche cautelari – Rito ex art. 129 c.p.a. – Inammissibilità.

            È inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a., connotato da un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l’esclusione di liste e candidati, nel quale l’udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell’appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno (1).

(1) Ha chiarito il decreto che il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v’è spazio, né tempo, per la pronunzia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall’immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema (che, lungi dall’esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell’atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l’esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni.

Il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v’è spazio, né tempo, per la pronunzia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall’immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema (che, lungi dall’esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell’atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l’esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni.

Cons. St., sez. II, dec., 16 settembre 2021, n. 5030 – Pres. de Francisco

 

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