16/09/2021 – Progressioni verticali: la continuità del rapporto di lavoro consente il mantenimento degli istituti contrattuali maturati e non goduti

L’Aran, con il Parere CFC_52°, si è soffermata sulla possibile di riconoscere continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio le ferie, le ore di straordinario, i permessi retribuitivi) nel caso di progressione tra le Aree ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017. Chiarimento destinato al personale del Comparto delle “Funzioni centrali” che trova piena applicabile anche per il personale del Comparto delle “Funzioni locali”, assoggettato alla medesima disciplina legislativa.

L’Agenzia, nel rispondere al quesito, pone in evidenza la sostanziale differenza tra la progressione verticale e il concorso pubblico.

Nel primo caso, il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti.

Diversamente avviene, nel caso di concorso pubblico, a prescindere dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo. Il lavoratore infatti, una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.

Si ricorda che, a proposito della disciplina delle progressioni verticali, l’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del Dl. n. 162/2019, convertito dalla Legge n. 8/2020), riconosce alle P.A. la facoltà di derogare alla disciplina generale delle Progressioni verticali laddove prevede, in via eccezionale, il passaggio di Area non ricorrendo al concorso pubblico bensì a una procedura selettiva riservata al personale di ruolo entro il limite temporale del triennio 2020/2022 e fissando un tetto ai posti disponibili pari al 30% di quelli previsti nei “Piani dei fabbisogni” come nuove assunzioni consentite per la relativa Area o Categoria. Istituto, peraltro, che ha ricevuto una forte spinta ampliativa con il Dl. n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021, (cd. “Decreto Reclutamento”, si veda Entilocalinews n. 33 del 30 agosto 2021).

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