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Nella Delibera n. 249 del 21 giugno 2021 della Corte dei conti Abruzzo, un Sindaco ha chiesto se i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 debbano essere considerati spesa del personale ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019 e pertanto influenti nel rapporto spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale dell’Ente.

La Sezione rileva che indipendentemente dalle modalità di doppia contabilizzazione di cui al principio contabile, Allegato 4/2, paragrafo 5.2, del Dlgs. n. 118/2011 nel testo risultante dal Decreto ministeriale 1° agosto 2019, tali incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale. Pertanto, le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

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