09/09/2021 – Facoltà della stazione appaltante di verificare l’eventuale anomalia dell’offerta. Pronuncia del TAR Palermo.

L’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla lex specialis, disciplina i casi in cui, a fronte di specifici e tassativi indici di anormalità (“offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”) e del numero di offerte ammesse, la verifica dell’anomalia dell’offerta è da considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante.

 

Ciò non esclude, però, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, anche in assenza dei presupposti vincolati di cui al citato comma 3 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, possa procedere discrezionalmente a verificare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata anche nelle ipotesi di procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa (T.A.R., Campania, Salerno, Sez. I, 23 agosto 2019, n. 1479).

TAR Palermo, Sez. II, sent. del 23 agosto 2021, n.2435.

 

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