07/09/2021 – Omesso pagamento tributi locali

Il mancato pagamento dei tributi locali TARI e TARES è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Questo il principio espresso dal TAR Sicilia Sez. III del 23 luglio 2021, con la sentenza n. 2288.

Nel caso di specie, la stazione appaltante osservava l’esposizione debitoria dell’impresa nei confronti dell’amministrazione comunale per il mancato pagamento di tributi locali.

Infatti, mancati pagamenti integravano le violazioni previste dall’art. 80 comma 4 del d. lgs. n. 50/2016.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso avverso la decisione della stazione appaltante, adducendo le seguenti motivazioni:

  1. non è da ritenersi rilevante l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale non risultano violazioni accertate;
  2. il parere Anac n. 295 del 1 aprile 2020 ha disposto che: “ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo”;
  3. sulla base della documentazione depositata in atti e non contestata, gli avvisi di accertamento risultano avere il requisito della definitività;
  4. la notifica di atti ad una società ai sensi dell’art. 145 c.p.c. era validamente ricevuta dal portiere che si era dichiarato ad aver titolo alla ricezione, quindi la notificazione era da considerarsi correttamente eseguita.

Per tutti i suesposti motivi, i giudici amministrativi hanno ritenuto che i provvedimenti impugnati risultano essere legittimi, avendo l’amministrazione comunale correttamente operato nell’effettuare la revoca dell’aggiudicazione.

 

Leggi la Sentenza

TAR Sicilia 2288-21

 

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