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Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in materia di capacità assunzionali, articolata in due quesiti:

  1. se sia possibile, posto il divieto di incrementare la spesa di personale ex art. 6, c. 3, del D.M. del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33 del d.l. 34/19, procedere ad un’assunzione il cui procedimento sia stato già avviato prima del 20 aprile 2020;
  2. in subordine, ove non fosse possibile concludere la procedura assunzionale per il superamento dei predetti parametri nel 2021, a quali responsabilità si esporrebbe l’ente per effetto del recesso dall’accordo sottoscritto con la Regione per lo svolgimento della procedura concorsuale e del conseguenziale obbligo di restituire le spese sostenute.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 201/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio 2021, hanno dichiarato ammissibile solo il primo dei due quesiti, specificando altresì che con la deliberazione in commento hanno inteso limitarsi al profilo esegetico-interpretativo delle norme rilevanti per i quesiti proposti, rimettendo alla concreta attività gestoria dell’ente, le successive scelte operative.

I giudici contabili hanno brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando innanzitutto che l’art. 33, c. 2, del d.l. n. 34/2019 è intervenuto a modificare la disciplina relativa alle facoltà assunzionali, superando la logica del turn over, in favore di quella della effettiva sostenibilità della spesa per la nuova assunzione. Infatti tale disposizione, rapportando la spesa di personale alle entrate correnti, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, consente di individuare, per ogni ente, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile per le assunzioni a tempo indeterminato.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che:

– il decreto attuativo adottato in data 17 marzo 2020, in cui sono state individuate le fasce demografiche ed i valori soglia, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, ha previsto espressamente, al comma 2 dell’art. 1, la decorrenza dal 20 aprile 2020 delle “disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”.

– Con la medesima finalità di preservare la validità delle procedure di assunzione legittimamente avviate, la successiva circolare interpretativa del 13 maggio 2020, adottata dal Ministro per la Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e dell’Interno, ha precisato che la possibilità di derogare transitoriamente ai valori soglia previsti dal D.M. 17 marzo 2020, è consentita nel primo anno di applicazione, ma non negli anni successivi.

Infine, i magistrati contabili della Campania segnalano, con riferimento al caso di specie, che per i comuni, come quello istante, che rientrano nella fattispecie di comuni, tra le tre ipotizzabili sulla base delle due diverse tipologie di soglie di spesa (di cui alle tabelle 1 e 3) individuate dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall’art. 4, c. 1, e dall’art. 6, c. 1, del D.M. per ciascuna fascia demografica, non è fatto assoluto divieto di procedere ad assunzioni onde preservare il valore soglia calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato: tali enti, infatti, possono procedere a nuove assunzioni, purché l’aumento della propria spesa di personale sia bilanciato da un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto.

 

Leggi la Deliberazione

CC 201-2021 Campania

 

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