02/09/2021 – On line il nuovo sito per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR)

On line il nuovo sito per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR) del Ministero dell’Università e della Ricerca.


La nuova versione del sito è stata realizzata con il supporto tecnico di Invitalia ed è visitabile su www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it.

Come risulta dall’art. 64, DPR 382/1980, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all’Anagrafe.

Si tratta di:

  • amministrazioni
  • istituti ed enti pubblici e privati
  • imprese.

Inoltre le amministrazioni e gli enti che erogano le risorse hanno l’obbligo di comunicare all’ANR i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.

Inoltre le amministrazioni e gli enti che erogano le risorse hanno l’obbligo di comunicare all’ANR i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.

Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR)

L’ANR raccoglie tutte le notizie sui progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, con fondi pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti.

Accedendo al nuovo sito, i soggetti pubblici e privati potranno iscriversi all’Anagrafe mentre i soggetti già iscritti e in possesso del codice CAR dovranno rinnovare l’iscrizione entro il 31 dicembre 2021 per evitare la cancellazione dall’Anagrafe.

Per effettuare l’iscrizione, è necessario dotarsi di un’utenza SPID.

Il precedente sito https://anagrafenazionalericerche.cineca.it continuerà a essere attivo, per la sola consultazione, fino al 31 dicembre 2021.

È bene precisare che l’iscrizione di un soggetto all’Anagrafe nazionale delle ricerche non attribuisce al medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento, trattandosi di un mero schedario anagrafico con finalità ricognitive.

Pertanto, si invitano gli iscritti a non utilizzare l’inserimento all’Anagrafe come elemento che possa generare erronee valutazioni da parte di possibili soggetti interessati.

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