27/10/2021 – Lombardia, del. 235/2021. Servizi per alunni disabili, costi compatibili con blocco della spesa

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di classificare i costi per il servizio di assistenza in favore di alunni disabili e delle loro famiglie fra gli atti di gestione amministrativa derivanti da obblighi istituzionali.

Il quesito del sindaco si è reso necessario in considerazione del fatto che una precedente deliberazione della stessa Sezione di controllo, la n. 181/2020 PRSP, aveva accertato una sofferenza di cassa che aveva comportato, con la del. n. 150/2020 PRSP del 29 ottobre 2020, l’applicazione della misura del blocco della spesa nei confronti dello stesso Comune, misura adottata in presenza di gravi squilibri di bilancio ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL.

I magistrati contabili della Lombardia, nella deliberazione n. 235/2021 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre 2021, ripartono dai contenuti della deliberazione 87/2021/PAR emessa precedentemente dalla sezione in questione a seguito della richiesta di parere da parte dello stesso comune.

 

Pur ricordando, infatti, che “ciò che può qualificare una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di un rapporto contrattuale da assolvere (…) e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”, allo stesso tempo i magistrati contabili evidenziano che il servizio di assistenza in favore di alunni disabili e delle loro famiglie “rientra fra le funzioni fondamentali che i Comuni hanno l’obbligo di esercitare”.

Il testo normativo citato nella delibera in commento, che promuove l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (d.lgs. 66/2017), affida questo compito agli Enti territoriali, i quali “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili (..) gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione di personale” (art. 6, comma 5).

I magistrati contabili ricordano che anche la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito che il diritto all’istruzione del disabile è riconosciuto dalla Costituzione all’art. 38, (sent. n. 83/2019), e che la fruizione dei servizi fa parte “di quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed (…) alla pubblica amministrazione escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (…)”.

Pertanto, in conclusione, i magistrati contabili della Lombardia, ritengono che “l’erogazione di servizi di supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili”, certificando in tal modo la compatibilità dei relativi costi con il provvedimento di blocco della spesa, ma rinviando comunque all’Ente per la valutazione sulle modalità di erogazione e la congruità della spesa.

 

Leggi la delibera

Delibera n.235-2021 Lombardia

 

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