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Corte dei Conti, sentenza n 85 del 14 ottobre 2021

Dalla relazione del 17 aprile 2020 del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza è emerso che la ASD X Calcio aveva introitato nelle annualità dal 2010 al 2014 la somma di € 183.433,00 per l’utilizzo dei campi sportivi da parte di terzi, fatti comprovati da ricevute generiche e da files riepilogativi estratti dalla memoria rigida del computer in uso presso la Polisportiva, somma mai recuperata da parte del Comune o riversata dalla stessa ASD X.

Preliminarmente, l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale è infondata. Nel caso in esame, la conoscibilità obiettiva dell’evento dannoso per l’Amministrazione va fatta risalire alla relazione con cui il Nucleo P.E.F. ha trasmesso le proprie conclusioni investigative, momento nel quale l’antigiuridicità della condotta omissiva si è disvelata, potendo così essere identificata quale condizione costitutiva di una fattispecie di illecito amministrativo. Poiché la decorrenza del dies a quo della prescrizione va ancorata a tale data, la prescrizione non può dirsi maturata, anche se gli anni di competenza degli introiti vanno dal 2010 al 2014.

Nel merito, l’illecito erariale va imputato ad ognuno dei convenuti a titolo di colpa grave.

Il primo punto da evidenziare riguarda la circostanza che le due convenzioni stipulate all’epoca dei fatti, l’una succedutasi all’altra, entrambe prevedevano che le tariffe d’uso dovessero essere riversate al Comune, il quale ne avrebbe poi operato la restituzione al concessionario a titolo di rimborso spese. A fronte del mancato introito delle tariffe, il Comune avrebbe potuto far valere la clausola negoziale che prevedeva il pagamento di una penale pari a quattro volte la tariffa stessa. Va premesso come sia incontroverso il principio in base al quale anche le condotte omissive, al pari di quelle commissive, possono essere poste a fondamento di ipotesi di responsabilità. Tra le numerose casistiche passate al vaglio della giurisprudenza, non mancano quelle relative all’omesso azionamento di pretese creditorie o restitutorie da parte dei soggetti a ciò tenuti in ragione del loro rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione (per un precedente relativo al mancato incameramento di penali, cfr. Sez. I, 15 aprile 2019 n. 77).

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