20/10/2021 – L’ANAC sulla conferibilità dell’incarico di Direttore Generale a un esperto del sindaco.

Con la deliberazione 669 del 28 settembre 2021 l’ANAC esamina un caso di possibile inconferibilità a seguito dell’attribuzione dell’incarico di Direttore generale di un Comune a un soggetto che, presso lo stesso comune svolgeva l’incarico di esperto del sindaco.

La questione riguarda, in particolare modo l’applicabilità, nel caso in questione, della prescrizione contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 39/2013, laddove si dispone che “1. A coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

L’Autorità, dopo avere riconosciuto che l’incarico di Direttore generale rientra tra quelli richiamati nell’articolo si è soffermata sulla tipologia di “attività professionale in proprio” per valutare l’eventuale insorgenza della causa di inconferibilità, avendo cura, però di “evitare di  interpretare la norma de qua in modo da determinare un ingiustificato sacrificio della sfera giuridica soggettiva dei privati nonché un’inutile compromissione dell’interesse della p.a. di avvalersi di personale competente e specializzato; in altri termini appare ragionevole addivenire ad una lettura prudente e orientata della norma, pur senza tradirne la ratio sopra esposta. Deve essere, infatti, opportunamente apprezzata anche l’esigenza che gli enti pubblici possano conferire incarichi di alta specializzazione a soggetti dei quali abbiano pure potuto testare le capacità professionali.”

Ebbene, alla luce di quanto precede, la fattispecie di inconferibilità di cui trattasi, nel caso in esame, non appare integrata con riferimento al requisito di provenienza, in quanto il ruolo in questione può ricondursi nell’alveo degli incarichi di tipo fiduciario che, normalmente, appaiono sforniti di poteri di amministrazione e gestione diretta, caratterizzandosi, viceversa, per una spiccata vocazione di supporto e sostegno all’attività e ai compiti espletati dal diretto responsabile (il sindaco nel caso di specie). L’attività svolta in provenienza dal omissis si concretizza, perciò, nel perseguimento di un fine di tipo pubblicistico riferibile al medesimo ente in cui egli ha assunto, in un secondo momento, l’incarico di destinazione.

Ciò significa che il soggetto coinvolto non appare espressione di due interessi tra di loro contrastanti, l’uno di tipo privatistico/personale (in provenienza), l’altro di tipo pubblicistico in ragione dell’incarico assunto (in destinazione), bensì lo stesso– almeno astrattamente – ha sempre perseguito, dapprima come esperto del Sindaco e poi come DG dell’ente, un’unica finalità, di tipo pubblicistico, facente capo al Comune di omissis.

Peraltro, l’Autorità, interpretando l’espressione “attività professionale” contenuta nella disposizione legislativa come “attività di tipo privatistico” aggiunge che il funzionario in questione è dipendente, in regime di aspettativa, di una pubblica amministrazione, conseguentemente non ricorre alcuna causa di inconferibilità.

Purtroppo nel documento non si evince la norma da cui scaturisce l’incarico originario poiché l’ANAC afferma testualmente: “l’incarico di “esperto” trova la sua disciplina di riferimento nell’art. omissis ai sensi del quale “omissis”.

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