12/10/2021 – Corte dei Conti Toscana, del. 80/2021 – Destinazione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di costituzione e destinazione del fondo per gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, c. 2, 3 e 4 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare sulla possibilità o meno di destinare all’erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti la quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, di cui al c. 2, nel caso in cui tale quota sia finanziata, anche parzialmente, da soggetti terzi (ad es. Unione Europea, Stato, Regione, etc.), che, in quanto tale, non può essere destinate dall’ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, alla luce dell’espresso divieto di cui al c. 4.

I magistrati contabili della Toscana, con la delibera 80/2021 pubblicata su sito della sezione regionale di controllo in data 5 ottobre 2021, si concentrano preliminarmente sulle corrette modalità di costituzione e successiva destinazione del fondo per le funzioni tecniche, riconducibili a quattro fasi ben distinte:

  • nella prima fase, relativa alla quantificazione del fondo, in base al c. 2 dell’art. 113, le amministrazioni aggiudicatrici, “a valere sugli stanziamenti” previsti per i singoli appalti, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara, a prescindere che gli stanziamenti provengano da entrate proprie o da trasferimenti vincolati di Regioni, Stato, Unione Europea;
  • nella seconda fase l’amministrazione “destina” le risorse inserite nel fondo di cui al c. 2, suddividendole secondo le finalità previste dai commi 3 e 4, nella misura rispettivamente dell’80% (destinata a finanziare gli incentivi a favore dei dipendenti, che a vario titolo partecipano all’appalto svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento) e del 20% (“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
  • nella terza fase l’amministrazione procede all’utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4;
  • la quarta fase riguarda la eventuale gestione della parte di risorse del fondo rimaste inutilizzate, sia nell’ipotesi di prestazioni non svolte o svolte con accertamento negativo dai dipendenti (nel qual caso, ai sensi del c. 3, le economie risultanti vanno ad incrementare il fondo di cui al c. 2), sia nell’ipotesi di risorse non destinabili, ai sensi del c. 4, all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in quanto provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

I magistrati contabili della Toscana hanno quindi ritenuto che non possano essere destinate al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, confermando l’orientamento espresso anche dalla Corte conti, sez. contr. Puglia, del. 108/2017.

Leggi la deliberazione

CC 80-2021 Toscana

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