12/10/2021 – Codice appalti o codice terzo settore?

Tar Campania, Salerno, I, 10 ottobre 2021, n. 2116

La vicenda si riferisce ad una procedura per l’affidamento gestione mediante concessione del “Centro Polifunzionale Diurno per Anziani”, il cui avviso pubblico (consultabile qui) non richiamava alcuna norma utile all’inquadramento giuridico della procedura medesima.

L’associazione seconda graduata impugna gli esiti della procedura, e con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione del d.lgs. 50/2016, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità della gara.

Tar Campania, Salerno, I, 10 ottobre 2021, n. 2116 respinge il ricorso con la seguente motivazione:

“La gara per cui è causa è destinata ad operatori del terzo settore, con espressa previsione di gratuità per l’assenza di alcun canone a carico del Comune di Angri (essendo espressamente solo eventuale la corresponsione di contributi pubblici o privati). Ne consegue che la gara è regolata dal D.lgs. 177/2017, e non dal d.lgs. 50/2016. La distinzione è dirimente, in quanto, pur se il d.lgs. 177/17 richiama il principio di trasparenza e imparzialità, solo il d.lgs. 50/2016 prevede regole analitiche, precise e stringenti sulle forme della gara e sugli strumenti per assicurare la trasparenza e l’imparzialità. L’oggetto della gara che concerne attività socialmente utile, la natura dei soggetti coinvolti quali operatori del terzo settore, nonché la previsione espressa dell’assenza di canone a carico del Comune, sono tutti elementi che in modo palese riconducono la gara alle previsioni del d.lgs. 177/17, con sottrazione quindi all’ambito e alle stringenti previsioni del d.lgs. 50/2016. Ne consegue che è infondata la doglianza di parte ricorrente, contenuta nel ricorso, secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe violato le regole di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al d.lgs. 50/2016.

4. Peraltro, alla luce delle previsioni del d.lgs. 177/17 il ricorso è infondato anche sotto un ulteriore profilo. L’art. 56 c. 3 d.lgs. 177/17, nel dettare la disciplina delle gare nel terzo settore, non rinvia a tutte le analitiche previsioni del d.lgs. 50/2016, ma si limita a prevedere che «l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime».

Il Collegio rileva che nel caso in esame la gara è stata improntata ai principi generali e ampi previsti dal citato art. 56 c. 3. Infatti occorre evidenziare che: la gara è stata preceduta da un avviso adeguatamente pubblicizzato, tanto che sono state presentate quattro domande; la Commissione si è riunita redigendo apposito verbale; per assicurare la maggiore imparzialità, ogni commissario, separatamente dagli altri, ha comparativamente esaminato e votato le domande, attribuendo un voto da 1 a 10, e all’esito è stata calcolata la media per individuare il vincitore; i criteri di valutazione sono adeguati al tipo di gara, avendo sul punto l’amministrazione precisato che «Le valutazioni dell’amministrazione sono state dettate dall’esperienza nel settore delle associazioni, da un confronto delle proposte presentate circa il contenimento del contagio Covid -19, oltre che dall’esame dei documenti presentati e richiesti dall’avviso pubblico». Quindi sono stati rispettati i principi generali di trasparenza e imparzialità”.

Pubblicato il 08/10/2021

N. 02116/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00796/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 796 del 2020, proposto dalla Associazione “Angeli del Soccorso”, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele D’Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Belsito in Salerno, via Nizza n. 134;

contro

Comune di Angri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Socio Assistenziale Culturale “Noi e Voi” non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva – : a) della Determina del Responsabile UOC dott. Alfonso Toscano, del 19.06.2020 n. 439, recante affidamento gestione mediante concessione del “Centro Polifunzionale Diurno per Anziani”, nonché approvazione della convenzione allegata; b) del verbale del 16.06.2020 della Commissione per la valutazione delle offerte; c) se ed in quanto occorrente della Delibera G.M. n.24 del 27.02.2020; d) e per quanto possa occorrere per mero tuziorismo dell’offerta aggiudicataria dell’Associazione Socio Assistenziale, Culturale “Noi e Voi” p.iva 94012700657; e) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo;

1. Parte ricorrente ha impugnato la Determina del 19.06.2020 n. 00439 con la quale il Comune di Angri ha aggiudicato e affidato la convenzione alla Associazione Socio assistenziale Culturale “Noi e Voi”, mentre l’odierna parte ricorrente si è collocata seconda in graduatoria.

Parte ricorrente ha in particolare rappresentato quanto segue:

– il Comune di Angri ha istituito da diversi anni alla Via Cristoforo Colombo un centro polifunzionale per anziani;

– con Delibera di G.M. n. 24 del 27.02.2020 il Comune ha stabilito il riavvio della gestione dell’attività del centro, con affidamento mediante convenzione a seguito di avviso pubblico ad associazioni o cooperative senza finalità di lucro;

– il Comune di Angri con Determina n. 00411 del 10.06.2020, ha emesso quindi un avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai soggetti del Terzo Settore alla collaborazione progettuale ed operativa delle attività di detto centro diurno per anziani, per il periodo giugno 2020 a 30 giugno 2021, con scadenza per le presentazioni delle istanze il 15.05.2020 ore 12;

– alla scadenza sono stati presentati quattro plichi contenenti l’offerta da parte di: Associazione “Angeli del Soccorso”, Associazione “AUSER Angri Odv”; Associazione “Noi e Voi”; Associazione “Centro Artistico Culturale Arcobaleno”;

– con verbale del 16.06.2020 si è riunita la Commissione Aggiudicatrice per valutare le offerte pervenute, la quale dopo aver proceduto all’apertura dei plichi ed aver visto i singoli progetti presentati dalle partecipanti le ha ammesse alle valutazioni;

– la Commissione ha stabilito che i progetti sarebbero stati valutati singolarmente da ogni componente, in ambiente separato per ognuno attribuendo un punteggio da 0 a 10;

– all’associazione di iniziative socio assistenziale culturale “Noi e Voi”, di Angri, è stato attribuito il punteggio di 27,5 (di cui 8,5 componente 1; 9 componente 2; 10 componente 3), risultando quindi prima classificata;

– all’esito, con Determina del 19.06.2020 n. 00439, il Comune di Angri ha aggiudicato e affidato la convenzione alla Associazione Socio assistenziale Culturale “Noi e Voi”.

Ciò premesso in fatto, con un unico motivo di ricorso è lamentata la violazione del d.lgs. 50/2016, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità della gara.

L’amministrazione si è difesa sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente nulla avrebbe allegato per vincere la cd. prova di resistenza. Nel merito parte resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, in quanto non sarebbe invocabile il d.lgs. 50/2016 del quale parte ricorrente ha lamentato la violazione sotto il profilo della trasparenza e imparzialità. Inoltre l’amministrazione resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso anche perché la gara sarebbe stata sufficientemente trasparente e imparziale.

2. Il Collegio ritiene opportuno esaminare il ricorso nel merito, sebbene sarebbe fondato il rilievo di inammissibilità in quanto parte ricorrente, seconda classificata, pur a fronte dell’apposito rilievo di parte resistente e a fronte del rilievo contenuto anche nell’ordinanza collegiale del 10.9.2020 di rigetto della misura cautelare (non impugnata), non ha definito il proprio interesse concreto al ricorso, non avendo allegato e provato che avrebbe potuto ottenere un punteggio maggiore rispetto al soggetto che all’esito è stato individuato come affidatario della convenzione.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

La gara per cui è causa è destinata ad operatori del terzo settore, con espressa previsione di gratuità per l’assenza di alcun canone a carico del Comune di Angri (essendo espressamente solo eventuale la corresponsione di contributi pubblici o privati). Ne consegue che la gara è regolata dal D.lgs. 177/2017, e non dal d.lgs. 50/2016. La distinzione è dirimente, in quanto, pur se il d.lgs. 177/17 richiama il principio di trasparenza e imparzialità, solo il d.lgs. 50/2016 prevede regole analitiche, precise e stringenti sulle forme della gara e sugli strumenti per assicurare la trasparenza e l’imparzialità. L’oggetto della gara che concerne attività socialmente utile, la natura dei soggetti coinvolti quali operatori del terzo settore, nonché la previsione espressa dell’assenza di canone a carico del Comune, sono tutti elementi che in modo palese riconducono la gara alle previsioni del d.lgs. 177/17, con sottrazione quindi all’ambito e alle stringenti previsioni del d.lgs. 50/2016. Ne consegue che è infondata la doglianza di parte ricorrente, contenuta nel ricorso, secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe violato le regole di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al d.lgs. 50/2016.

4. Peraltro, alla luce delle previsioni del d.lgs. 177/17 il ricorso è infondato anche sotto un ulteriore profilo. L’art. 56 c. 3 d.lgs. 177/17, nel dettare la disciplina delle gare nel terzo settore, non rinvia a tutte le analitiche previsioni del d.lgs. 50/2016, ma si limita a prevedere che «l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime».

Il Collegio rileva che nel caso in esame la gara è stata improntata ai principi generali e ampi previsti dal citato art. 56 c. 3. Infatti occorre evidenziare che: la gara è stata preceduta da un avviso adeguatamente pubblicizzato, tanto che sono state presentate quattro domande; la Commissione si è riunita redigendo apposito verbale; per assicurare la maggiore imparzialità, ogni commissario, separatamente dagli altri, ha comparativamente esaminato e votato le domande, attribuendo un voto da 1 a 10, e all’esito è stata calcolata la media per individuare il vincitore; i criteri di valutazione sono adeguati al tipo di gara, avendo sul punto l’amministrazione precisato che «Le valutazioni dell’amministrazione sono state dettate dall’esperienza nel settore delle associazioni, da un confronto delle proposte presentate circa il contenimento del contagio Covid -19, oltre che dall’esame dei documenti presentati e richiesti dall’avviso pubblico». Quindi sono stati rispettati i principi generali di trasparenza e imparzialità.

5. Il ricorso è pertanto respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Fabio Di Lorenzo   Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

 

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