07/10/2021 – L’abuso d’ufficio non richiede la prova dell’accordo collusivo

 

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 30127 dep 2 agosto 2021

Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, la Corte d’appello ha motivatamente posto in luce come il Sindaco, nonostante la nota del 2 maggio 2013 (con cui la CIVIT segnalava che la nomina dei componenti dell’OIV era stata disposta senza il preventivo parere della commissione stessa, invitando il Sindaco a revocare le nomine ed a rinnovare la procedura), il ricorrente non si attivava e procedeva alla revoca delle nomine soltanto ad ottobre, dopo l’inoltro della nota da parte della stessa CIVIT all’associazione culturale X da cui poi partiva l’esposto che dava avvio al presente procedimento. 

La Corte territoriale ha poi convincentemente argomentato come nella specie, alla materialità della violazione di legge, si affianchi l’evidente finalità di favorire, con il conferimento dell’incarico, soggetti gravitanti nella sfera politica del Sindaco, al di là dei requisiti da essi posseduti.

La decisione in punto di elemento soggettivo risulta, d’altronde, perfettamente allineata alla giurisprudenza di questa Corte in materia, alla stregua della quale, nel reato di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell’atto (ex plurimis Sez. 6, n. 31594 del 19/04/2017, Pazzaglia Rv. 270460-01).

 

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