04/10/2021 – Corte dei Conti Lombardia, del. 134/2021 – Adeguamento del limite del salario accessorio

Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in ordine alla metodologia di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del fondo per la contrattazione integrativa, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019.

In particolare, si chiede di sapere se, ai fini dell’adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale fissato dall’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, la quantificazione delle unità di personale in servizio nell’anno di riferimento da confrontare con quelle in servizio al 31 dicembre 2018:

– debba considerare le sole assunzioni avvenute successivamente all’entrata in vigore del d.l. 34/2019, cioè dal 20 aprile 2020;

– oppure, debba prescindere dalla data di assunzione dell’eventuale personale aggiuntivo, secondo le istruzioni operative dettate dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020.

I magistrati della sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera 134/2021 pubblicata su sito della sezione regionale di controllo in data 23 settembre 2021, hanno preliminarmente ricordato che l’art. 33, c. 2 del 34/2019 consente di adeguare, in aumento o in dimuzione, “prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Ad avviso della Corte, la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o eventualmente cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2019, per un duplice ordine di considerazioni.

Lo stesso comma 2 del citato art. 33 esplicita la finalità della previsione relativa all’adeguamento del fondo individuandola nell’esigenza di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa.

Inoltre, i magistrati contabili della Lombardia evidenziano, anche ricorrendo ad una esemplificazione concreta, come sottraendo dal computo delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento le assunzioni effettuate dopo il 31.12.2018 e prima del 20 aprile 2020, non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.

Pertanto, secondo la deliberazione in commento, le istruzioni operative fornite da RGS per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nelle quali la consistenza delle unità di personale nell’anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 è determinata dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell’anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, sono applicabili anche alla determinazione dell’adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell’ente locale.

 

Leggi la deliberazione

CC 134-2021 Lombardia

 

 

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