04/10/2021 – Oneri sicurezza e verifica di congruità: interviene il TAR

Una stazione appaltante può chiedere una verifica di congruità sugli oneri relativi alla sicurezza? Ecco la risposta del giudice amministrativo.

Gare d’appalto e verifica congruità dell’offerta: il controllo sugli oneri relativi alla sicurezza è sempre dovuto dalla stazione appaltante o è ricompreso in ambiti specifici? Su questo punto la sentenza n. 6071/2021 del Tar Campania, Sez. Prima, ha dato un orientamento interessante che fa riferimento all’art. 95, comma 10 e all’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (cd. “Codice degli Appalti”).

Il ricorrente, una RTI composta da alcune aziende di servizi, ha lamentato la revoca  dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per lavori di manutenzione del patrimonio verde e arboreo, da parte di una ASL, che avrebbe motivato il provvedimento a seguito di verifica di anomalia dell’offerta in ordine agli oneri della sicurezza ex art. 95, co.10, d.lgs. 50/2016.

Ed è proprio sul fatto che la valutazione di anomalia dell’offerta si sia attestata sulla sola verifica della congruità degli oneri di sicurezza aziendali che è stato presentato il ricorso, perché l’eventuale verifica di anomalia dovrebbe avere carattere globale. Non solo: in questo caso, la valutazione di incongruità sarebbe stata anche erronea, perché gli ulteriori costi per DPI indicati nel computo metrico della sicurezza, da sommare ai costi per la sicurezza interni, facevano raggiungere una somma solo di poco al di sotto a quella indicata dalla stessa stazione appaltante.

Il TAR ha quindi dato ragione alla RTI ricorrente: l’articolo 95, co. 10 del codice degli appalti prevede infatti che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Ciò significa che la verifica di adeguatezza va effettuata sui soli costi della manodopera, senza ricomprendere anche quelli per gli oneri della sicurezza che, dunque, devono confluire nell’ambito della valutazione: “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.

In altre parole, se l’offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull’entità degli oneri di sicurezza in relazione all’appalto, accertamento che s’impone soltanto in caso di verifica di anomalia dell’offerta.

Pertanto, non essendo l’offerta sospettata di anomalia, la stazione appaltante non era tenuta a richiedere giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza o ad altri costi diversi da quelli indicati per la manodopera.

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